In dettaglio le delibera e che regola il triennio 2012-2014 n°814. QUI VENIAMO INQUADRATI DALLA 403-71 — ovvero:
PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI
Ora vediamo la delibera Regione Umbria per il triennio seguente 2015-2017 dove in data 3-01/2016 si leggeva:
• Massaggiatore massofisioterapista Per quanto attiene il corso per massaggiatore-massofisioterapista, la Regione Umbria, sin dall’anno 1996, ha istituito corsi per il rilascio di tale qualifica, ai sensi della legge n. 403/1971, “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”, accreditando ed autorizzando l’Istituto Enrico Fermi di Perugia a svolgere tali corsi, di durata biennale e dal 2006 di durata triennale. Tale operatore interviene nei disagi della mobilità di origine ortopedica o post-traumatica per il mantenimento delle attività funzionali e trova la sua naturale collocazione nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico. Esegue, su indicazione/prescrizione del medico, interventi e trattamenti massofisioterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale ed elettromedicali. Si evidenzia che, nel corso di questi anni, la categoria professionale dei fisioterapisti- AIFI- ha promosso ricorsi presso il TAR contro la Regione Umbria, per l’annullamento delle deliberazioni di pianificazione triennali della formazione in ambito sanitario, con le quali sono stati attivati corsi di massaggiatori massofisioterapisti (d.g.r. n. 909/2006, n. 1105/2009, n. 814/2012), per le quali il Tar ha emesso le sentenze n. 5/2010 e n. 557/2013. Entrambi le sentenze del TAR Umbria sono state appellate e, in data 26 marzo 2015, è stata fissata l’udienza del Consiglio di Stato in merito, per quanto attiene la qualificazione giuridica della figura del massofisioterapista, ossia se la stessa è da intendersi come “figura sanitaria non riordinata” o “operatore di interesse sanitario”. Si rappresenta, altresì, che a seguito della Sentenza del TAR Umbra n. 557/2013 il Direttore alla Salute e coesione sociale, con nota del 28 marzo 2015 prot. n. 0044263, dopo aver illustrato il quadro incerto che si veniva delineando, richiedeva al Ministero della Salute un pronunciamento in merito. La nota non risulta a tutt’oggi essere stata riscontrata. Appare evidente che, indipendentemente dal pronunciamento del Consiglio di Stato, che riguarderà la qualificazione della figura, la pianificazione formativa regionale relativa all’attivazione dei corsi per massaggiatore massofisioterapista risponde alle esigenze della popolazione, in particolare degli anziani ed inoltre, dai dati occupazionali, risulta che circa l’80% del personale diplomato presso l’Istituto Fermi sta svolgendo la propria attività sia in regime libero professionale, che alle dipendenze di Strutture private di riabilitazione autorizzate dal SSR.
Ora vediamo la delibera regione Umbria sempre per il triennio 2015-2017 dove in data 2-9-17 dove oltre alla 403-71 viene inserita la L. 43, 2006: OPERATORE D’INTERESSE SANITARIO:
La domanda è: sui diplomi conseguiti nel triennio 2015-2017 è riportata la legge in calce; ovvero (Legge n. 403/71 – d.g.r. n. 1581/2005 – Legge n. 43/2006) leggi qui!
SEMPRE A TESTA ALTA e a tutela dei MFT!!
diplomato anno 2007…corso all’epoca biennale e stessa legge che regolava il diploma….se solo fossi capace inserirei il diploma con le varie leggi a cui si riferisce