Nell’udienza del 17 maggio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la normativa contenuta nell’art.4 della Legge n.264 del 1999, volta all’accertamento della predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi universitari, non riguarda il caso di specie, bensì i neodiplomati della scuola secondaria superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Campania, IV, n.706 del 2017).
Va inoltre rilevato che nell’art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione all’art.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999 e all’art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999 – contenenti disciplina riguardante i diplomi sanitari e la formazione del personale sanitario -, è fissata l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015).
L’Amministrazione dovrà pertanto considerare il diploma di massofisioterapista, in sede di iscrizione dell’interessato al corso di laurea in fisioterapia.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.64/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati: Leggi Tutto: Tar Roma 20-9-2017