Ora abbiate il coraggio di segnalare ai NAS che, se il fisioterapista non opera dietro diagnosi e prescrizione medica, va contro la normativa lo dice il Consiglio di Stato in data 11-12-17:
“Proprio facendo riferimento ai parametri normativi sopra richiamati, questa stessa Sezione ha già ritenuto che:
(i) la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico un ruolo di centralità e di responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione;
(ii) nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista;
(iii) l’art. 1, comma 2, d.m. 14 settembre 1994, n. 741, va inteso nel senso di consentire al fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche;”
Fonte: Consiglio di Stato: CdS-Fisioterapisti-11-12-17
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