Oggi, 19/12/2021 La consolidata giurisprudenza afferma:

Il massofisioterapista iscritto all’elenco speciale presso il TSRM-PSTRP è un PROFESSIONISTA SANITARIOnon un operatore di interesse sanitario.

Roma TAR del n° 6628/21 del 4-6-21, insieme ad altre 19 pronunce: “6.2.4. In questa stessa direzione, l’intervento del legislatore finanziario del 2018 trova la propria giustificazione nella costante inerzia delle regioni nel dare un certo assetto disciplinare a tali figure. Anche a seguito del predetto fallimento del tentativo di accordo multilivello il legislatore statale è dunque intervenuto, in funzione suppletiva e sanante, per evitare eccessive negative ricadute sul piano sociale e lavorativo di soggetti che avevano nel frattempo comunque proseguito, in buona fede, la propria attività. Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa) sebbene come detto nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale.”

PS. 19 Provvedimenti mai sospesi dal CdS come qualche dirigente in malafede va narrando in giro!!!

Consiglio di Stato 6618/20121 del 16/11/2021 afferma che:

“3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 L. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”).

 

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