Qualcuno sembra non saper leggere e quel che è paggio è che si lascia andare a infondate interpretazioni di una sentenza del Conglio di Stato che ne racchiude ben 20 provenienti dal TAR Lazio per similitudine ed attinenza!
Facciamo ordine, si, l’ordine è necessario ai fini della corretta informazione.
Quando il Consiglio di Stato scrive e si pronuncia su una lite, ricostruisce i fatti in UNA CRESCENTE CRONOLOGIA CONSEQUENZIALE DI FATTI CONCRETI. Nel caso di specie, i ricorrenti sono stati alcuni Massofisioterapisti non in possesso dei requisiti per accedere all’elenco speciale c\o gli ordini dei TSMR-PSTRP e quindi hanno impugnato il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA che appunto istituiva tale elenco speciale ad esaurimento.
Sia il Ministero della Salute che gli ordini TSRM-PSTRP sono stati intimati dal giudice del TAR a chiamare per pubblici proclami ATTRAVERSO I LORO CANALI i controinteressati, cioè quei Massofisioterapisti già iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, per il semplice motivo che poteva verificarsi un grave danno nei loro confronti se quei Massofisioterapisti non iscritti avessero avuto ragione in giudizio.
Circa Settecento iscritti all’elenco speciale si costituiscono come CONTRORICORRENTI, cioè contro quei Massofisioterapisti che volevano annullare il Decreto Ministeriale ATTUATIVO DI UNA NORMA PRIMARIA del 9-8-2019.
Passando dal TAR LAZIO, che da ragione ai controricorrenti, si approda al giudizio finale del Consiglio di Stato di cui stiamo scrivendo.
La cronologia del Consiglio di Stato è stata minuziosa ma trattandosi appunto di cronologia per tale via và implementata e soprattutto applicata dalla pubblica amministrazione…
La sentenza scorre “facilmente” fino al punto 8 dove il Consiglio di Stato deve affrontare una Norma di Legge che oggettivamente rettifica o se volete, porta al giudizio finale, tutti i punti precedenti: la Legge 145/2018 art. 1 comma 537. Cosa si legge dal punto 8 in poi, analizziamolo: (le aggiunte in colore rosso sono di Nostro pugno per aiutarvi nella comprensione, il grassetto è aggiunto ma è scritto nella sentenza). Andiamo:
8. È all’interno di tale contesto regolatorio che si innesta la previsione della già citata legge di bilancio 2019 (id est L. 145/2018) nella parte in cui ha previsto l’istituzione di elenchi speciali ad esaurimento per coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni.
8.1. E nel solco di tale obiettivo di regolarizzazione si colloca, altresì, il D.M. del 9 agosto 2019 che, oltre a istituire 17 elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo di specifiche e ben individuate professioni sanitarie, ha al contempo disposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale in questione, si applicano le medesime disposizioni previste per gli altri elenchi speciali ad esaurimento, con la precisazione però che l’iscrizione in argomento non comporta di per sé l’equipollenza o l’equivalenza ai titoli necessari per l’esercizio delle professioni di cui all’art. 1, comma 1.
8.2. E’ evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.
8.3. E la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le “professioni sanitarie non riordinate”, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli “operatori di interesse sanitario”. (Però, un però grosso come una casa!) Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute (cfr. Cons. St., sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618).
8.4. Non ha, dunque, pregio il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui si contesta il presunto disallineamento, in parte qua, del D.M. impugnato in prime cure rispetto alla legge n. 145 del 2018, da cui deriverebbe il contestato vizio di carenza di potere.
Sul punto il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il D.M. impugnato si dispiega in senso conforme all’art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018, oltreché nel solco delle coordinate normative già tracciate dai processi di riforma sopra passati in rassegna.
8.5. Giova qui, infatti, ribadire che l’approdo del lungo e complesso iter di riforma che ha interessato il profilo professionale in argomento, come già sopra anticipato, non ha del tutto eliminato dall’ordinamento la figura del massofisioterapista, avendone unicamente favorito la trasmigrazione dalla categoria giuridica di “professionista sanitario” a quella di “operatore di interesse sanitario”.
Muovendo da siffatta premessa, deve dunque qui precisarsi che gli interventi regolatori da ultimo menzionati involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione (sarebbe chi possiede un diploma che gli ha permesso di iscriversi all’ elenco speciale), conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario. (professione sanitaria non più operatore di interesse sanitario)
8.6. L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista (parliamo di quello iscritto all’elenco speciale) siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale.(È ovvio che il Massofisioterapista nel previgente ordinamento faceva fisioterapia come da DM 27/07/2000.)
8.7. Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento.
Per dovizia di particolari leggete con attenzione anche il punto 12.5 della Sentenza; FONDAMENTALE!
12.5. Né può ritenersi integrata una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Sul punto, infatti, non può che ribadirsi come il fluire del tempo ben possa costituire un elemento di diversificazione nella disciplina di situazioni giuridiche che sono solo apparentemente analoghe vivendo esse nell’ambito dell’ordinamento applicabile ratione temporis, naturalmente suscettivo di modifiche ed evoluzioni. E ciò vieppiù a dirsi se il fluire del tempo non ha una valenza neutra ma si accompagna a una significativa differenziazione in punto di fatto, non irragionevolmente valorizzata dal legislatore: la posizione di chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva maturato una certa anzianità lavorativa non può essere infatti considerata eguale a quella di chi, alla stessa data, tale anzianità non aveva invece raggiunto, pur essendo in possesso del medesimo titolo di studio.
L’elemento temporale, cui si riconnette un diverso vissuto esperenziale, funge infatti da differenziazione sostanziale tra le due categorie di massofisioterapisti appena descritte: solo chi possiede l’anzianità lavorativa prevista dalla legge può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un’attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita-
Deve escludersi, dunque, la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e va anzi evidenziata la ragionevolezza del testo legislativo contestato, i cui contenuti appaiono in realtà adeguati e congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore, che in questo caso è stato quello di tutelare la salute pubblica, valore presidiato nell’art. 32 della Cost., coniugandolo alla tutela di un affidamento qualificato nei termini sopra prospettato.
BENE ORA ABBIAMO CHIARITO QUESTI “PICCOLI” DETTAGLI…
ORA ATTENDIAMO CON SERAFICA PAZIENZA CHE IL MASSOFISIOTERAPISTA AI SENSI DELLA NORMA PRIMARIA (L. 145/2018 ART.1 COMMA 537 E SUCCESSIVO DECRETO ATTUATIVO D.M. 9-8-2019, SIA LEGITTIMAMENTE RIPORTATO NEL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA PAGINA DELLE PROFESSIONI SANITARIE E NON PIÙ NELLA PAGINA DEGLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO E DELLE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE.
ORA LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NON LASCIA DUBBI. LASCIAMO PURE CHE A QUALCHE FISIOTERAPISTA VENGA IL “MAL DI PANCIA”, PASSA IN UN ATTIMO, ALTRIMENTI, FORSE, A MIA PERSONALE OPINIONE, LA CORTE DEI CONTI, POTREBBE INGENERARE ALTRI TIPI DI MAL DI PANCIA; COLICHE…
AMEN