UNIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI
Sito web: WWW.MASSOFISIOTERAPISTA.ORG
ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE
A Tutti i lettori del sito e ai cari colleghi.
01-05-2020
In risposta ai continui attacchi da parte dei detrattori, attraverso canali sia social che cartacei ed in nome del sito massofisioterapista.org, riteniamo improrogabile chiarificare, in maniera oggettiva, inoppugnabile e assolutamente non interpretativa la professione Sanitaria del massofisioterapista ai sensi della vigente Legge.
Nei fatti l’unica modifica Legislativa che ha subito la Professione Sanitaria del massofisioterapista è stata l’abrogazione dell’articolo 1 della Legge n°403 del 19 maggio 1971, avvenuta attraverso la legge 145/2018, articolo 1, comma 542.
Nessun atto legislativo ha prodotto modifiche o altro al D.M. 105/1997; NESSUNO. Lo stesso Ministero della Salute, fino a tutto il 2015 rilasciava questo attestato che Vi invitiamo a leggere; specie le ultime tre righe.
Il codice ATECO 86.90.21. (ovvero FISIOTERAPIA e non Fisioterapista) è utilizzabile dal Massofisioterapista, Il D.M. 105 decreta che il massofisioterapista svolge tutte le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici. La stessa Agenzia Delle Entrate lo chiarisce ufficialmente in un comunicato: l’attività dei Massofisioterapisti è assimilata a quella di fisioterapista e massaggiatore, in quanto simili nelle prestazioni erogate e per distinguerle dalle altre attività, dovranno indicare il codice di attività 86.90.21 (Fisioterapia), ai fini della corretta applicazione dello studio di settore TK19U. Futile ogni aggiuntivo commento.
Potremmo scrivere per ore di sentenze ed ordinanze, preferiamo la logica delle Norme perché da esse non si può prescindere o lasciarsi andare a dozzinali interpretazioni.
È inoppugnabile che l’abrogazione dell’articolo 1 della legge 403/71 è avvenuto il 31-12-2018. “Inutile” ribadire che l’abrogazione non è un Istituto che agisce sul pregresso, nel rispetto della Legge ci fermiamo qui, ritenendo che la Professione Sanitaria del massofisioterapista è stata posta ad esaurimento dal 31-12-2018 a determinate condizioni, poste dall’articolo 1, comma 537, della Legge 145/2018 e successivo D.M. 09-08-2019.
È poi doveroso ricordare che il massofisioterapista ai sensi del D.M. 09-08-2019, non può essere inquadrato come operatore di interesse sanitario (non esiste una legge dove è scritta tale affermazione). Questa interpretazione fa’ espresso riferimento alla Legge 43 del 2006, articolo 1, comma 2 e purtroppo per i detrattori ed alcuni dirigenti che si ostinano a promulgare questa non legalizzata ed arbitraria affermazione, essa trova proprio nel comma 2 l’impossibilità di essere attribuita al massofisioterapista. Nel concreto il comma 2 dell’articolo 1 della legge 43 del 2006 afferma che: resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
Bene, è scritto nella legge: individuazione! È irrefutabile che il massofisioterapista ai sensi delle legge 403/1971, articolo 1, non debba di certo essere individuato, è determinato ai sensi di una Legge dello Stato. La modifica del titolo quinto della Costituzione ha concesso la Formazione alle Regioni che, attenzione, hanno formato ai sensi di una Legge dello STATO e non individuando nuovi profili o modificandone lo status. Anche in questo chi ci viene incontro, per paradosso, è lo stesso Ministero della Salute che nel proprio sito web, nell’elenco delle professioni sanitarie, ha identificato il massofisioterapista, almeno fino per tutto il triennio formativo 2012-2014 come PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI. Dicitura cambiata dopo oltre un anno di inizio corsi (partiti nell’ottobre 2012) sulle basi di una sentenza, in Operatore Di Interesse Sanitario, sentenza del 2013.
Una richiesta doverosa ed esigibile sorge spontanea: come mai nel 2015 quando un’altra sentenza del C.d.S. asseriva la piena equipollenza del titolo del massofisiterapista al fisioterapista indipendentemente dalla data di acquisizione del titolo ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, il Ministero della Salute non ha prontamente cambiato la dicitura sul suo portale web con l’immediatezza che ha avuto nel 2013? Parliamo della sentenza 1105 del 2015. Altre decine di sentenze tra T.A.R, CdS, CGARS, sede penale, attribuisco l’equipollenza, ma non sono mai state considerate dal Ministero della Salute. Sentenze di seria A e di serie B, verrebbe da dire… Fortunatamente oggi abbiamo una Norma, inutile blaterare proclamando sentenze pregresse al 31-12-2018.
Perdonate questa precisazione al riguardo delle Legge 43 del 2006 e delle sentenze, si è resa necessaria per completezza nella narrazione dei fatti oggettivi e non di opinioni.
Fanno bene a ricordare, i detrattori, che la legge n°3/2018, non contemplando i massofisioterapisti al suo interno, ha portato il Legislatore a porvi rimedio con la successiva Legge 145/2018, art. 1 comma 537 che di fatto aggiunge, dopo il comma 4, il comma 4 bis alla Legge n°42/1999. Ci provammo (nel 2018), in Commissione a spiegare il danno che si stava per perpetrare alla categoria. Cosa disse il presidente di commissione alla Camera: (…non ci sono le condizioni politiche, queste furono le parole dell’allora presidente di Commissione Marazziti e pronunciate in parlamento quando non avallò le istanze dei massofisioterapisti per essere nella legge 3-2018; condizioni politiche…)
Torniamo all’attualità.
La Volontà del Legislatore di porre rimedio alla Legge 3/2018, non è una mera interpretazione del sito massosofisioterapista.org, ma l’espressa volontà del Legislatore che, nei lavori preparatori della Legge (Dossier Maxi emendamento 1.9000 del 23-12-2018, cita espressamente quanto segue nell’inserire il comma 4 bis alla legge 42/1999:________________________________________________
“La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridico che si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018 (anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie, prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, come sottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato il Decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitarie mediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitante all’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:
– le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi; fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
– dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
– terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva.
Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:
– mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioni per sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
– aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attività sanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
– aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n. 42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori – quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.
Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali. —————————————-
Ribadiamo che questo quadro da noi descritto, è vidimato da Norme ed atti preparatorii delle stesse; pertanto è oggettivo.
Bene, in questa Legge, il legislatore cita espressamente i massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo dopo la famigerata data del 17-3-1999.
Sembra che non si voglia riconoscere, da parte di qualcuno delle istituzioni e dei detrattori complici, l’applicazione della Norma. Noi, massofisioterapista.org , non chiediamo altro che venga impartita, auspicando il pieno ricevimento della Legge e riponendo la più totale fiducia negli organi deputati alla vigilanza sulle professioni sanitarie.
Sentire espressioni come “consolidata giurisprudenza” è indecoroso specie se si è in presenza di una perfetta chiarificazione di merito trascritta, dal 31-12-2018, in Legge dello Stato.
Il clima d’odio che alcuni detrattori, indottrinati artatamente da una o più associazioni di riferimento, continuano a perpetuare è francamente irricevibile, danneggia il decoro che ognuno dovrebbe riporre nel rispetto delle Leggi, l’etica, il rispetto tra esseri umani. Non vogliamo nemmeno proporre tutti gli insulti ricevuti in rete (anche se ne disponiamo un copioso archivio), non è nel Nostro DNA esasperare situazioni che non producono niente di sano ma solo incertezze, rancori e confusione dei cittadini in primis e degli operatori in secundis.
Ci permettiamo di citare un trafiletto del Consiglio di Stato che di certo non può operare al di sopra della attuale Norma, ma identifica un verso ricorsivo dei Giudici rintracciabile in quasi tutte le sentenze:
“Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso-fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento (L. 19 maggio 1971 n. 403, il cui art. 1, comma 1, ha conferito all’attività di massaggiatore e di masso-fisioterapista natura giuridica di libera professione” CdS 19-10-2015”
Oggi non è più necessario citare sentenze:
- La professione Sanitaria del Massofisioterapista è stata Messa ad esaurimento con l’apposito inserimento degli ultimi rimasti in elenchi speciali, previo i requisiti di legge contenuti nel D.M. del Ministero della Salute del 09-08-2019.
- La formazione alla professione sanitaria non è più attivabile dalle Regioni a partire dal 31-12-2018, lo asserisce la Legge 145/2018 art. 1 comma 541:”In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1°febbraio 2006, n. 43.” Abbiamo di proposito riportato il contenuto del comma in cui si evince inequivocabilmente che lo stesso Legislatore ammette, in maniera indiretta, che fino al 31-12-2018 le regioni potevano o avevano facoltà di attivare/proporre corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Stanchi di essere ingiustamente attaccati, insultati, una sorta di bullismo perpetrato da adulti ben consapevoli del male che stanno promuovendo, confidiamo in un intervento netto dell’organo preposto alla tutela e che metta la parola fine ad una situazione a dir poco paradossale. Non è nostro il compito di difendere una Legge, è già paradossale scriverlo, ma siamo chiamati a questa mansione quotidianamente.
Con la più sentita considerazione massofisioterapista.org