La neo Legge 145/2018 che riguarda i Massofisioterapisti: i dettagli inopinabili.

Esaminiamo la parte della legge finanziaria 145/2018 nella parte che riguarda il Massofisioterapista! Analizziamo articolo e commi.

LEGGE 145/18 

Art. 1 comma 537. Al fine di garantire la continuità’ e la funzionalità’ dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità’ di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attivita’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita’ professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche’ si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».Art. 1 comma 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti
gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente
articolo.

Art. 1 comma 540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis
dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal
comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro
dipendente gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 1 comma 541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Art. 1 comma 542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.

Bene, questi sono i commi dell’articolo 1 della Legge 145/2018 entrata in vigore il 1-1-19.

In rete vengono lanciati messaggi opinabili o meglio irriguardosi di tali disposizione di legge.

Il primo dubbio che vogliamo fugare, riguarda  il comma 537. Pochi giorni fa’ dei dirigenti illustri volevano farlo passare come riferito ai soli possessori di titolo di Massofisioterapista conseguito ante il  17-3-1999, sostenendo che solo a codesti è concessa la possibilità di iscrizione agli elenchi speciali. In realtà è un’affermazione inesatta o se preferite falsa, dettata dalle categorie avverse. Lo si può dimostrare banalmente leggendo il Dossier del Senato che istruisce la Legge stessa e che indica con chiarezza inopinabile chi sono i destinatari della sopracitata Norma e i determinati motivi, riportiamoli fedelmente; è riferita a chi ha:

  • –  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioniper sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previstidall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • –  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attivitàsanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
  • –  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n.42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori –quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

Bene, acclarato oltre ogni ragionevole dubbio che, la norma è destinata a tutti i masso fisioterapisti, (sopratutto diplomati dopo il 17-3-1999), che abbiano conseguito 36 mesi di attività negli ultimi 10 anni, anche non continuativi, prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018, andiamo avanti con le ulteriori delucidazioni.

In rete vengono fatti dei proclami che la formazione può continuare anche dopo l’entrata in vigore della seguente Legge. Bene, l’affermazione è esatta se ci riferiamo ad una formazione non SANITARIA, che non faccia riferimento all’articolo 1 della Legge n° 43 del 2006. Nei fatti, vediamo cosa asserisce l’articolo 1 della Legge 43 del 2006:

“”1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
Ministro della sanita’ 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita’ di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.””

Come potete notare la neo Legge finanziaria, all’articolo 1 comma 541, ha stabilito che: in relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Ok, fugato anche il secondo dubbio: non potranno essere  formati più operatori d’interesse sanitario ai sensi della Legge 43 del 2006!

I prossimi dubbi, dopo i Decreti Attuativi.

Chi “istruisce” la legge 145/2018 che RIGUARDA il MassoFisioterapista? Il Dossier del Senato: ecco cosa dice! Ma qualcuno fa finta di non sentire…

Tratto dal Dossier del senato: da pagina 296 in poi: dossier-senato  Leggiamolo!!

Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

296

ARTICOLO1, COMMI 283-BIS-283-SEPTIES

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In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iterformativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è statoprevisto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.

Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. Qui l’elenco di tutte le professioni sanitarie e ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute.

La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridicoche si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018(anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie,prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascunaprofessione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, comesottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato ilDecreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitariemediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitanteall’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente oequivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

  • –  le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; dellaprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi;fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
  • –  dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
  • –  terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva. Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

ARTICOLO1, COMMI 283-BIS-283-SEPTIES

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  • –  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioniper sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previstidall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • –  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attivitàsanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
  • –  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n.42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori –quali educatori professionali e masso fisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti. 
  • Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.
  • Il comma 283-quinquies dispone che l’iscrizione negli elenchi specialidi cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 283-quater non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.Il comma 283-sexies detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilasciodi titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla soprarichiamata legge n. 43 del 2006.

Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta.

Infine, il comma 283-septies dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.

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“qui è opportuno riferire che la dott.ssa Ugenti, responsabile delle professioni sanitarie presso l’attuale Ministero Della Salute nella convocazione di ieri 1-2-2019 presso lo stesso Ministero, ha asserito che il massofisioterapista non è una professione sanitaria!”

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Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati.

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e masso fisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori – che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati – l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che sivuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

A voi le conclusioni!!

01-02-19 Incontro con il Ministero della Salute!

Domani, 01-02–19 Il Ministero della Salute terrà un incontro così descritto: Codesta Associazione (AIMFI) è convocata il giorno 1 febbraio 2019 alle h. 13.00 presso questo Ministero, per un incontro. Per AIMFI saranno presenti il Presidente Roberto Cirelli, ed il responsabile centro e sud Italia Guido Gaspari. 

Sarà Nostra premura tenervi aggiornati.

Presi di mira! La verità non è quasi mai gradita.

Un sito, il Nostro Massofisioterapista.org, che da fastidio evidentemente. Nel mese di gennaio 2019, ben 2877 tentativi di attacco, 8709 commenti spam bloccati… Per questi motivi da oggi abbiamo esteso il protocollo https a tutto il portale e non solo alle pagine che spediscono dati. In questo modo garantiamo ai Nostri colleghi Massofisioterapisti una sicurezza elevatissima. È un evidente segnale che siamo lavorando bene, questo ci conforta e inorgoglisce. Grazie a tutti.

Una dichiarazione vale tanto per la categoria: se hai 36 mesi di lavoro aiutati!

È da un po’ di tempo che abbiamo lanciato un censimento (6 giorni) fra colleghi, non a fini associativi, non a fini corporativi, non a fini di lucro eppure ad oggi dopo 6 giorni sono solo in 190 ad essersi “dichiarati”. Vi ricordo che prima di essere definitivi, i decreti attuativi potrebbero essere sottoposti alle sigle di categoria e nel caso ci siano cose che non vanno, ci vogliono i numeri per controbattere, non numeri a chiacchiere,  ma documentabili secondo la direttiva della privacy. Rinnovo l’invito a tutti i colleghi di registrarsi al link seguente. https://www.massofisioterapista.org/mft/hai-36-mesi-di-lavoro-prima-del-1-1-19-dichiaralo/

La decisione spetta a chi segue questo blog.

Volete che questo sito si trasformi in una associazione di categoria a difesa dei Diritti del Massofisioterapista? Oggi qui siamo in 455 iscritti. Decidete voi.

  • No, è meglio per tutti che rimanga un sito dedito solo all'informazione. (60%, 9 Votes)
  • Si, è giusto che diventi un'associazione. (40%, 6 Votes)

Total Voters: 15

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Legge finanziaria: illudere ai fini di lucro è SBAGLIATO, È IMMORALE.

Attualmente questo sito si riserva un periodo di tempo, quantità di tempo idoneo a spiegare come stanno realmente le cose.

A rispondere a chi non ha 36 mesi di lavoro.

A rispondere a chi sta ancora studiando per conseguire il diploma abilitante alla professione di MASSOFISIOTERAPISTA.

L’unica raccomandazione che mi sento di fare è di non mollare ed allo stesso tempo di non credere che la Terra sia piatta…

Comunicato a sigle congiunte.

COMUNICATO A SIGLE CONGIUNTE

Con l’approvazione del maxi-emendamento alla Legge di Bilancio 2019, il massofisioterapista ottiene le tanto attese norme di salvaguardia a tutela del diritto al lavoro di oltre 18.000 professionisti, in possesso di un titolo valido, riconosciuto come “professione sanitaria” nel preesistente ordinamento “ e tuttavia privo di una “casa” nella Legge Lorenzin.

La politica ha finalmente compreso che nelle maglie strette della Legge 3/2018 (legge Lorenzin), si celava lo strumento che avrebbe legalizzato una “diaspora” della categoria del massofisioterapista, privato di collocazione nel sanitario ed esposto al rischio di abuso delle professioni sanitarie. Già pronte migliaia di lettere di licenziamento, in un pericolosissimo clima da Far West.

Onore e merito alle associazione tutte, ed in particolare alle scriventi AIMFI, AIMTES e COMITATO DI TUTELA LEGALE MASSOFISIOTERAPISTI che anziché alimentare veleno, hanno cercato di mantenere toni pacati e di calmare la base concentrando le proprie energie sul dialogo con la politica, affinché comprendesse appieno una storia che parte da lontano, piena di contraddizioni, di caos, di gravi corresponsabilità. Un fatto era chiaro e certo: non si trattava di una categoria di ABUSIVI.

Onore e merito alla Politica, nella fattispecie al M5S ed alla Lega, che hanno ascoltato, approfondito, studiato, compreso e trovato una soluzione tecnica ad una situazione che per vent’anni sembrava non averne. Tanti i nomi da citare e le persone da ringraziare, riteniamo però che il più grande vincitore oggi sia lo Stato di Diritto: il rispetto dei diritti costituzionali ha finalmente prevalso su qualsiasi altra valutazione di genere, natura o colore.

Questi i tratti salienti inclusi nel maxi-emendamento approvato al Senato che ora andrà in votazione alla Camera il 28/12/2018 per la definitiva approvazione (dal comma 283 bis al comma 283 septies):

  • –  Il Ministero della Salute istituirà entro 60 gg elenchi speciali ad esaurimento ai quali potranno iscriversi coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Essi potranno cosi “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento”;
  • –  Il limite per iscriversi sarà il 31 dicembre 2019;
  • –  Essi potranno avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza alle lauree delle professioni sanitarie (questo comma lascia intuire che per coloro che accederanno di diritto ai costituendi “elenchi speciali” si riapriranno ed estenderanno nuovi termini per accedere alla procedura di equivalenza);
  • –  Abrogato l’art.1 della legge 403 del 1971, per cui non si formeranno più massofisioterapisti;Per coloro che non vi rientreranno e per gli studenti in corso di formazione, si aprirà un nuovo fronte di dialogo con le istituzioni al fine di gestire il transitorio e identificare opportune misure per la salvaguardia di tutti questi massofisioterapisti.Adesso è finalmente e davvero … Natale. Buone feste !!!

INVIATE DI NUOVO!!

22-12-18 INVIATE DI NUOVO !!! SUBITO —-
Dobbiamo inviare una mail subito ! Campagna Urgente IO DICO SI ALL’ Emendamento 1.6003ATTENZIONE! L’emendamento 1.6003 che contiene una sanatoria globale per tutti e andrà in votazione in Aula alle TRA POCO. Vi chiediamo di dare la massima diffusione da SUBITO inviando le mail seguendo queste istruzioni.1) INDIRIZZARE UNA MAIL PERSONALE A

:Presidente@pec.governo.it; grillo_g@camera.it; daniele.pesco@senato.it; erica.rivolta@senato.it; mauromaria.marino@senato.it; cristiano.zuliani@senato.it; raffaele.fantetti@senato.it; rossella.accoto@senato.it; dario.damiani@senato.it; gianmauro.dellolio@senato.it; vasco.errani@senato.it; roberta.ferrero@senato.it; massimo.ferro@senato.it; agnese.gallicchio@senato.it; daniele.manca@senato.it; marco.marsilio@senato.it; antonio.misiani@senato.it; marco.pellegrini@senato.it; gilberto.pichettofratin@senato.it; elisa.pirro@senato.it; vincenzo.presutto@senato.it; antonio.saccone@senato.it; christian.solinas@senato.it; dario.stefano@senato.it; dieter.steger@senato.it; paolo.tosato@senato.it; mario.turco@senato.it; E IN C/C stefano.patuanelli@senato.it; annamaria.bernini@senato.it; massimiliano.romeo@senato.it; andrea.marcucci@senato.it; luca.ciriani@senato.it; julia.unterberger@senato.it; loredana.depetris@senato.it; 2) INSERIRE NELL’OGGETTO: “I SAY YES ALL’EMENDAMENTO N° 1.6003 DDL N°981”4) INDICARE NEL CORPO DEL MESSAGGIO: il proprio NOME, COGNOME, PROFESSIONE SANITARIA5) INVIARE LA MAIL

Tentano di toglierci il lavoro: Inviate email come segue ai seguenti indirizzi, fate copia incolla degli indirizzi:

Presidente@pec.governo.it, grillo_g@camera.it, daniele.pesco@senato.it, erica.rivolta@senato.it, mauromaria.marino@senato.it, cristiano.zuliani@senato.it, raffaele.fantetti@senato.it, rossella.accoto@senato.it, dario.damiani@senato.it, gianmauro.dellolio@senato.it, vasco.errani@senato.it, roberta.ferrero@senato.it, massimo.ferro@senato.it, agnese.gallicchio@senato.it, daniele.manca@senato.it, marco.marsilio@senato.it, antonio.misiani@senato.it, marco.pellegrini@senato.it, gilberto.pichettofratin@senato.it, elisa.pirro@senato.it, vincenzo.presutto@senato.it, antonio.saccone@senato.it, christian.solinas@senato.it, dario.stefano@senato.it, dieter.steger@senato.it, paolo.tosato@senato.it, mario.turco@senato.it 

E IN C/C
stefano.patuanelli@senato.it; annamaria.bernini@senato.it; massimiliano.romeo@senato.it; andrea.marcucci@senato.it; luca.ciriani@senato.it; julia.unterberger@senato.it; loredana.depetris@senato.it;

Oggetto: Massofisioterapista SI ALL’EMENDAMENTO N° 1.6003 

nel corpo della mail solo nome e cognome.

Fatelo subito!! entro le 15:00


Con il cuore!!

 

Invece ora uno dei tuoi, propone un emendamento che tiene fuori 18000 PARTITE IVA?

““Dopo quanto proposto con l’emendamento Lorefice (M5S) alla Camera, poi giudicato inammissibile, ora è la Lega con l’emendamento 1.1688 Romeo ad intervenire in favore dei professionisti sanitari non iscritti all’albo. Fermo restando quanto sancito dalla legge Lorenzin, viene previsto che, chi svolge professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale e, alla data di entrata in vigore della legge, intrattenga un rapporto di lavoro dipendente esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni, potrà continuare a svolgere queste attività.““

Si parla 210.000.000 di € di gettito in meno? E poi, che fine faranno questi 18000 lavoratori che da anni pagano le tasse e sono stati autorizzati ad esercitare?

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