Telelombardia, saremo in Onda per portare alla luce le problematiche del MASSOFISIOTERAPISTA.

Domani Giovedì 15-11-2018 in diretta dalle ore 16:30 alle ore 17:30 e in replica alle ore 23:45 sul canale del Digitale Terrestre 191 MILANOW dell’emittente Telelombardia, saremo in Onda per portare alla luce le problematiche del MASSOFISIOTERAPISTA.
Non sono sicuro ma credo che in altre regioni non sia possibile vedere questo canale.
In alternativa c’è una diretta Streaming che potete guardare anche sul vostro telefono.

https://www.mediapason.it/
Poi dovete cliccare sul Canale Milanow

Fate girare.
Buona serata a tutti

Delucidazioni sulla sentenza dell’adunanza plenaria del 9-11-18.

Delucidazioni sulla sentenza dell’adunanza plenaria del 9-11-18. Speriamo di non dover più commentare commenti infondati e pregni solo di ignoranza giuridica. — PARERE TECNICO di IN MERITO ALLA ADUNANZA PLENARIA.

Questa è una sentenza del Consiglio di Stato che enuncia un PRINCIPIO DI DIRITTO (cioè un principio che dovrà essere necessariamente applicato nei gradi sottostanti di giudizio).
Questo ENUNCIATO DI DIRITTO preclude di fatto l’accesso al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia e stabilisce che si debba seguire, invece, il percorso ordinario ovvero con l’iscrizione al primo anno, peraltro solo dopo aver superato il test di ingresso.
Questo è quanto è stato deciso a Roma, visto il conflitto di orientamenti dei diversi Tar regionali.

In realtà la suddetta Plenaria, non vincola di fatto le altre sezioni del Consiglio di Stato a dichiarare la “non equipollenza” perché nelle MOTIVAZIONI enuncia come PRINCIPIO DI DIRITTO solo il punto 12.
Si deduce pertanto che tutto quello che rientra nel punto dodici della motivazione fa DIRITTO e di conseguenza nessuna sezione del Consiglio di Stato può discostarsi da tale enunciato, qualora volesse farlo dovrebbe richiedere una ulteriore Adunanza Plenaria.
Ne consegue che, “non essendo citata l’equipollenza nel principio di diritto di cui al punto 12, tutte le sezioni dei Tar o del Consiglio di Stato possono riproporre il termine di equipollenza senza necessariamente tenere conto dell’orientamento della sentenza di questa adunanza”.
Per maggiore completezza riportiamo qui di seguito il punto 12.
12. – La conclusione raggiunta, che esclude la sussistenza del presupposto fondamentale per l’accesso al sistema universitario ossia il possesso del titolo di scuola secondaria superiore, eliminando in radice la possibilità di iscrizione alla facoltà de qua, potrebbe sembrare in sé risolutoria. Tuttavia alcune delle parti, come sopra ricordato, hanno evidenziato di aver comunque conseguito aliunde un titolo legittimante l’accesso alla formazione universitaria, per cui il problema posto a questa Adunanza deve essere ulteriormente approfondito, nel senso di stabilire se il citato titolo di massofisioterapista, accompagnato questa volta da un titolo effettivamente idoneo, consenta non solo l’accesso all’Università (possibilità questa derivante dal superamento dell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore e non dal diploma di massofisioterapista) ma anche l’iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Come evocato nelle ordinanze di remissione, è rinvenibile nella giurisprudenza un orientamento che identifica la ratio della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 nella necessità di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Il che, trasferito nella vicenda in esame, consentirebbe proprio ai massofisioterapisti di superare lo sbarramento della prova.
Quella citata è però una affermazione molto parziale, sebbene non errata. Ma il senso vero della funzione della citata prova di ammissione deve essere colto facendo riferimento ad un orizzonte più ampio, in cui l’accertare la predisposizione del candidato è unicamente uno dei passaggi da considerare.
Se si svolge una disamina più a largo spettro delle oramai numerose pronunce che si sono occupate dell’argomento (ampiamente evocate nelle memorie delle diverse parti), si può ben rilevare come la ratio della selezione pre – universitaria sia stata lumeggiata sotto diverse visuali, dando evidenza alla circostanza che non vi è una sola ragion d’essere dell’istituto. E ciò perché, come implicitamente si deduce dalle formule giurisprudenziali, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Se ne possono qui indicare, in via riassuntiva ma non esaustiva, almeno tre: a) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario; b) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei; c) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.
Il primo ordine di ragioni può essere ricondotto all’analisi che ne ha fatto la già citata Cons. Stato, ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1. La pronuncia sopra evocata appare rilevante per il collegamento che instaura tra la formazione data dalla scuola secondaria superiore (o meglio, dal sistema dei licei) e il suo accertamento tramite la prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, valevole per corsi universitari, quale quelli qui in esame, per cui vale il sistema di accessi programmati.
La sentenza, addentrandosi nella sistematica delle norme vigenti, nota che:
“- se i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, è evidente che la prova è rivolta a coloro che, in possesso del diploma rilasciato da tale scuola ( v. il già citato art. 6 del D.M. n. 270/2004 ), intendono affrontare gli studi universitari, in un logico continuum temporale con la conclusione degli studi orientati da quei “programmi” e dunque ai soggetti che intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, appunto, del titolo di studio acquisito e delle conoscenze ad esso sottostanti;
– non a caso, in tale direzione, una ulteriore specificazione si ritrova nell’allegato “A” al già citato D.M. 28 giugno 2012 ( “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013” ), che, nel definire i programmi relativi ai requisiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, prevede che “le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali”: ne risulta evidente, come correttamente sottolinea l’Ordinanza di rimessione, “il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all’università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria”.
Il secondo ordine di ragioni ha trovato una sua validazione nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, causa Tarantino e altri c. Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09) del 2 aprile 2013 dove, espressamente al punto 47, si rileva che le limitazioni all’accesso universitario “rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, e che questo è nell’interesse generale.”
In questa ottica, vanno lette le previsioni contenuto nella l. 2 agosto 1999, n. 264 dove, nella determinazione annuale del numero di posti disponibili, si tiene conto “dell’offerta potenziale del sistema universitario” (art. 3, lett. a).
Il terzo ordine di motivi può farsi risalire alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998 dove, illustrando i limiti della riserva di legge posta dagli art. 33 e 34 cost. in tema di ordinamento universitario, viene riconosciuta la legittimità della previsione degli accessi programmati, inserendo tale disposizione in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tra le quali ricadono le norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti sull’organizzazione degli studi universitari (ed in particolare alle direttive comunitarie relative ai titoli accademici di medico, medico-veterinario, odontoiatra e architetto). Ricordando le direttive allora vigenti e i relativi decreti legislativi di recepimento, la Corte sottolinea come essi prevedano “analitiche discipline relativamente al riconoscimento dei titoli rilasciati dalle università e al diritto di stabilimento dei professionisti e, quanto alla garanzia degli standard di formazione universitaria che condizionano il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, richiamano gli obiettivi delle direttive, cioè ‘la formazione prevista dalla normativa comunitaria’ e ‘l’insieme delle esigenze minime di formazione’ richieste dalla stessa normativa.”
Peraltro, i tre indicati ordini di motivi possono essere considerati autonomi solo in senso concettuale e ricostruttivo, atteso che i rinvii alle diverse ragioni sono spesso presenti nelle singole pronunce. Ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, nell’imporre il rispetto dei dettami comunitari, assume come base di giudizio l’allora vigente direttiva 5 aprile 1993, n.16 “Direttiva del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” che, all’art. 23 prevedeva espressamente che “L’ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.” E sono questi richiami incrociati a dare il senso non di una catena ma di un tessuto argomentativo, dove le ragioni non dipendono l’una dall’altra ma reciprocamente si sostengono. Il che rende arduo ritenere che il requisito del previo superamento della prova di ammissione possa essere escluso sulla base di una osservazione angusta, limitata unicamente ai requisiti posseduti dal candidato partecipante, ponendo in disparte la plurifunzionalità dell’istituto selettivo.
Conclusivamente, al quesito posto dalle due ordinanze di rimessione deve rispondersi enunciando il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO:
“il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.”
N.B.
RESTANO OVVIAMENTE ESTRANEE ALLA PRESENTE DECISIONE
ALTRE ED ULTERIORI QUESTIONI ATTINENTI ALLA
COLLOCAZIONE DEI DIPLOMATI MASSOFISIOTERAPISTI

Firmate la petizione. Massofisioterapisti; da quale sigla volete essere rappresentati?

Ciao,

Ho appena firmato la petizione Giuseppe Conte: Massofisioterapisti; da quale sigla volete essere rappresentati?” e vorrei chiederti di aiutarci aggiungendo il tuo nome.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere più firme possibile e abbiamo bisogno del tuo sostegno. Puoi saperne di più e leggere la petizione qui:

https://chn.ge/2Dbuonb

AIMFI.ORG

Abrogazione della legge 403/71!

In molti social si discute sul fatto di abrogare la formazione.

In realtà e secondo la mia opinione, quello che tutte le sigle dovrebbero mettere sul piatto e proporre, è l’abrogazione della legge 403/71, chiedendo in cambio e garantendo a chi ha già conseguito un titolo o lo sta conseguendo attraverso corsi regolarmente autorizzati dalle regioni con tale legge e mansionario, di poter continuare a lavorare come tale legge asserisce e cioè professione sanitaria (in questo caso ad esaurimento). Serve una legge!!

In modo da porre le figure formate ai sensi della 403/71 ad esaurimento. 

Chiudiamo la querelle una volta per sempre.

Roma 27-9-2018

COMUNICATO UFFICIALE AUDIZIONI IN COMMISSIONE – COMITATO PER LA TUTELA LEGALE ed AIMFI

Si sono concluse in data 27/09/2018 le due audizioni in Commissione Affari sociali Lega e con la presidente della Commissione Affari Sociali 5 stelle.
Sono intervenuti con noi anche gli esponenti politici Lega e 5 stelle a cui ci siamo rivolti e che stanno perorando la causa viste le criticità che stiamo oggettivamente affrontando, a seguito del mancato inserimento all’interno della legge Lorenzin. Gli incontri han visto la partecipazionei oltre che del COMITATO PER LA TUTELA LEGALE ed AIMFI anche dei nostri legali rappresentanti. Dopo aver esposto concretamente le difficoltà legate all’ aspetto lavorativo, formativo, fiscale e legale, ed aver prodotto ulteriore documentazione a corollario, SIAMO STATI RASSICURATI SULL’ IMPEGNO IMMEDIATO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI POLITICHE COINVOLTE. PIENA VOLONTÀ DI RISOLVERE LA QUESTIONE”. FINALMENTE UN MESSAGGIO UNIVOCO.
A tal proposito la Commissione Affari sociali Lega ha indetto, subito dopo il nostro incontro, un tavolo interno urgente, garantendo a breve, entro fine anno, una sospensiva che ci consentirebbe di continure a lavorare con tranquillità fino al procedimento risolutivo, che comunque non dovrebbe tardare a venire.
La Commissione Affari sociali 5 stelle interverrà nel concreto già nei prossimi giorni avviando un colloquio ufficiale diretto sia con il MIUR che con il MINISTERO DELLA SALUTE.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le Commissioni e gli esponenti politici intervenuti per la disponibilità mostrata al colloquio e soprattutto per la volontà di intervenire per il riordino di una figura tanto controversa e giuridicamente confusa come quella del massofisioterapista.
Ovviamente saremo in contatto diretto costante con le istituzioni e, non appena ci verrà fornita documentazione ufficiale, sarà nostra priorità informarvi.
Ci teniamo inoltre a ribadire quanto segue: VIGILEREMO DI CONTINUO PER FARE IN MODO CHE OTTEMPERINO AGLI IMPEGNI ASSUNTI E, QUALORA CIÒ NON DOVESSE AVVENIRE, SAREMO GIÀ PRONTI AD INTERVENIRE, MA SOLO CON INIZIATIVE COORDINATE E CONDIVISE. A tal proposito ci dissociamo formalmente da altre iniziative pur ritenendole lodevoli negli intenti ma che adesso andrebbero a vanificare quanto fatto finora e riteniamo di non potercelo più permettere.

P.s. A breve seguiranno altri colloqui e vi terremo informati.

GRAZIE A TUTTI

COMITATO PER LA TUTELA LEGALE

AIMFI

Piccoli e grandi segnali dal futuro…

L’epoca dei mille torti è al tramonto. Ci hanno definito fango o acqua di fogna da epurare; concludo l’articolo citando una frase di un bel film: quando preghi per la pioggia il fango va messo in conto! 

Autorizzazione regolarmente rilasciata come la legge prescrive! (MFT diplomato nel 2015 triennale)

Pre iscrizione all’Ordine? Per ora no, grazie!

Molto allarmismo pervade i MFT che si sono diplomati dopo 1999, dopo corsi triennali. Alcuni “rappresentanti di categoria” incitano ad inscriversi, anche se questi cosiddetti rappresentanti sono di fatto già fisioterapisti (documentatevi sui loro siti e vedrete gente che si è diplomata negli anni 80) e tutto dovrebbero fare tranne i “difensori” dei MFT visto che sono fisioterapisti. Vi dirò di più, per quanto riguarda la mia opinione, sono i rappresentanti, sotto copertura, delle associazioni di fisioterapisti.

Ad oggi un reale gruppo forte, quasi 10.ooo operatori fanno parte di AIMFI, ( www.aimfi.org ) sono tutti diplomati dopo il 1999 e realmente si sta lavorando ad una soluzione finale. Quindi due appelli faccio a chi si è diplomato dopo il 1999: non fatevi censire da questa manovra, ci sarà tempo per iscriversi e  AIMFI avvertirà tempestivamente quando è il momento, in secundis ISCRIVETEVI AD AIMFI! FATELO PRESTO! È IMPORTANTISSIMO!

Buon lavoro a tutti i colleghi.

 

TERZA COMMISSIONE: AUDIZIONE DEGLI ISTITUTI PER MASSO-FISIOTERAPISTI IN MERITO ALLA DELIBERA DI GIUNTA “1031/2017”

In sintesi

La Terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, ha ascoltato ieri in audizione il presidente dell’Istituto “Enrico Fermi” di Perugia, Fabrizio Fornari, e l’amministratore unico del “Punto Formazione” di Foligno, Nazareno Ponti, in merito alla delibera di Giunta che stabilisce che “a partire dal prossimo piano di formazione 2018-2020 e fino a un intervento di disciplina nazionale tramite accordo Stato-Regioni, non si procederà ad autorizzare la formazione di massaggiatore masso-fisioterapista e di massaggiatore sportivo”. Una delibera contro cui è stato presentato ricorso al Tar dell’Umbria che si esprimerà il 12 giugno prossimo e che contiene, secondo gli intervenuti, profili di illegittimità.

(Acs) Perugia, 10 maggio 2018 – La Terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, ha ascoltato ieri in audizione il presidente dell’Istituto “Enrico Fermi” di Perugia, Fabrizio Fornari, e l’amministratore unico del “Punto Formazione” di Foligno, Nazareno Ponti, in merito alla delibera di Giunta “1031/2017” che stabilisce che “a partire dal prossimo piano di formazione 2018-2020 e fino a un intervento di disciplina nazionale tramite accordo Stato-Regioni, non si procederà ad autorizzare la formazione di massaggiatore masso-fisioterapista e di massaggiatore sportivo”.

Una delibera contro cui è stato presentato ricorso al Tar dell’Umbria che si esprimerà il 12 giugno prossimo e che contiene, secondo gli intervenuti, profili di illegittimità in quanto preclude la possibilità di portare avanti corsi di formazione già regolati con legge di rango costituzionale che tutela une delle poche possibilità di lavorare dei cittadini non vedenti, senza contare che solo nella nostra regione esiste un grosso fabbisogno di massaggiatori viste le esigenze di una popolazione comprendente un gran numero di anziani e disabili e, soprattutto, che gli istituti per masso-fisioterapisti lavorano nel mercato libero e senza alcun finanziamento pubblico, dando lavoro nel caso del “Fermi” a oltre cento persone.

“Tutto nasce dalle richieste del nostro nemico storico – ha spiegato Fornari – vale a dire l’Aifi (Associazione italiana fisioterapisti), che sostiene che i massofisioterapisti tolgono lavoro ai fisioterapisti laureati, mentre invece si tratta di settori diversi: i nostri diplomati fanno riabilitazione ortopedica e i fisioterapisti agiscono in quella neurologica, dove servono le competenze dei laureati. Non c’è dunque alcun atto di riordino a livello nazionale e i nostri corsi restano validi, ma intanto da cinque mesi non possiamo iscrivere nessuno perché la delibera di Giunta ha escluso queste figure dal Piano sanitario e si sta verificando una migrazione verso il Molise, dove la Regione ha appena autorizzato tali corsi”.

Ponti ha sottolineato l’assenza totale di contatti con il competente assessorato regionale, delibera a parte: “siamo accreditati e possiamo operare a livello nazionale e su tutto il territorio dell’Unione europea, ma la Regione Umbria ci dice che qui non c’è fabbisogno dei nostri operatori e costringe alla chiusura aziende che operano nel libero mercato e sono finanziate solo dagli iscritti, senza alcun costo per la sanità pubblica”.

Al termine dell’audizione, Il consigliere regionale Marco Vinicio Guasticchi (Pd) ha manifestato l’intenzione di approfondire l’argomento con un atto ispettivo rivolto alla Giunta, poiché sarebbero emersi “elementi di illegittimità” in una delibera che “ascolta solo le ragioni dei fisioterapisti e blocca le attività di aziende che operano nel privato senza chiedere soldi pubblici, in attesa di un riordino a livello nazionale che deve ancora venire”. PG/

Data:

Il Bagnino è detraibile il Massofisioterapista NO! È questo il parere del Ministero della Salute reso il 6-3-18, ecco perché hanno preferito sedersi a parte!

 Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1).
La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.
Anche relativamente alle prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se
resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999 (entrata in
33
vigore della legge n. 42 del 1999), in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e pertanto il terapista rientra tra le professioni sanitarie (Parere del Ministero della Salute del 06 marzo 2018). La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:
trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato
dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria
(Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.1);
prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo
autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e
Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);
cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale
(Risoluzione 9.04.1976 n. 207);
prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Parere del
Ministero della Salute del 06 marzo 2018). Fonte: circolare ADE 27-4-18 VERGONA!! La circolare: CIRCOLARE+7+E-2018

Un gesto per tutti

Tu ci sei ?

È arrivata l’ora della parola fine? Tocca a te!

In data di mercoledì 11 aprile saremo presenti al secondo tavolo tecnico presso il Ministero della Salute, con la speranza di mettere punti chiari sulla annosa questione che da anni ci vede protagonisti.

Nel mentre proseguiamo nelle nostre cause, si esatto, plurale, ben tre in atto, dove alcuni colleghi, pochi a dire il vero, si sono autotassati per sostenere le spese legali.

AIMFI è sempre presente e lo abbiamo dimostrato, quando i NAS ingiustamente chiudono uno studio, quando veniamo diffamati all’interno dei vari social, quando ci calunniano, quando l’ADE rivuole L’IVA.

Sempre e unicamente a difesa dei MASSOFISIOTERAPISTI,
non abbiamo mai negato assistenza anche a colleghi non iscritti.

E Tu ci sei ?

Abbiamo oltre 8000 Massofisioterapisti e sapete quanti in regola con le quote? Pochi, troppo pochi!

Ad oggi abbiamo 3 procedimenti in atto tra penale e civile, processi mandati avanti da illustri Avvocati che, a ragion veduta devono essere pagati!

Avete capito, Vi stiamo chiedendo un piccolo gesto nei confronti di un direttivo che combatte fino a notte fonda per garantirvi un sereno risveglio!

Domani si discuterà una causa importante e la fattura degli Avvocati è già arrivata!

Vi chiediamo un piccolo aiuto, le spese saranno rendicontate a coloro che sentono nel loro animo la purezza di questo messaggio.

 

Questa nota è una richiesta di solidarietà verso te stesso Massofisioterapista, che in questo momento stai leggendo.

  • Codice IBAN IT 36 V 02008 49331 000101902217
  • Causale: spese legali

Comunicato importante.

Il 15/3/2018 si è insediato ufficialmente presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico ai fini dell’approfondimento delle problematiche relative alla figura del masso fisioterapista, che proseguirà i suoi lavori fino a completa definizione dei vari aspetti all’esame.

Ringraziamo il Ministero della Salute per l’invito, e i colleghi di tutte le associazioni come noi presenti, per il senso di responsabilità dimostrato e l’apertura al confronto.
La strada sarà probabilmente non breve, ma  siamo onorati  di esserne protagonisti attivi.

Già fissato il prossimo incontro.

COMUNICATO

Sabato 24  febbraio 2018   i presidenti  e delegati delle associazioni rappresentative di massofisioterapisti  hanno organizzato un meeting in videoconferenza,  per confrontarsi  e convenire strategie unitarie  nella tutela dei diritti legittimi del massofisioterapista, anche in prospettiva degli effetti  e delle incertezze che potrebbero derivare dall’imminente attuazione della riforma Lorenzin (Legge 3/2018).

Le sottoscritte associazioni  hanno  concordato  di richiedere un incontro urgente presso il Ministero della Salute per illustrare e motivare  la richiesta di annoverare nei decreti attuativi della  L.3/2018  la specifica ed atipica situazione dei massofisioterapisti. Nella fattispecie chiederemo che si espliciti, che coloro che formalmente in data odierna non dovessero dimostrare di possedere i preposti requisiti per accedere agli albi delle professioni sanitarie della riabilitazione, potranno continuare a svolgere la loro attività come hanno sempre fatto, e saranno  oggetto di specifica trattazione nella prossima legislatura, in ottemperanza anche agli ordini del giorno approvati dal Parlamento  in merito alla questione.

Sarà poi  specifico e primario impegno delle scriventi associazioni , promuovere e coordinare ogni opportuna iniziativa legislativa , al fine di tutelare il diritto al lavoro dei colleghi massofisioterapisti che non dovessero accedere agli albi, affinchè venga identificata una idonea collocazione nell’area della riabilitazione, che  preservi loro la dignità di “professione  sanitaria non riordinata e rimasta configurata ai sensi del pregresso ordinamento”,  abilitata all’esercizio professionale in Italia e all’estero.

 

AIMTES -AIMFI -SIMMAS

URGENTE!!

Copiate questo che segue, riempitelo, stampatello, firmatelo e inoltratelo alla Vostra associazione di appartenenza, se non ne avete una inoltrate ad segreteria@aimfi.org ! Fatelo entro lunedì sera, è di vitale importanza.
_____________________________________________________
 
Alla cortese attenzione dello Spettabile
Ministro della Salute Dott.ssa Beatrice Lorenzin
Via Giorgio Ribotta 5
00144 Roma
 
Io sottoscritto , nato a , residente a , codice fiscale ,
in qualità di MASSOFISIOTERAPISTA (Diplomato con la legge dello stato 403/1971 tutt’ora vigente) libero professionista possessore di partita iva …………..
all’entrata in vigore della legge n.3 del 11 gennaio 2018 “ Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute. ( 18G00019 ) “
(GU n.25 del 31-01-2018 )
Vigente al : 15-02-2018
con particolare riferimento all’articolo 4, sarò costretto dopo anni di onesto lavoro svolto nel rispetto delle leggi dello stato a chiudere la mia attività rimanendo disoccupato con gravi disagi e danni per me e per la mia famiglia, dal momento che la legge n. 3 11 gennaio 2018 non prevede l’istituzione di un albo per la professione di MASSOFISIOTERAPISTA.
 
Luogo
Data
In fede

 

Alla cortese attenzione dello Spettabile

Ministro della Salute Dott.ssa Beatrice Lorenzin

Via Giorgio Ribotta 5

00144 Roma

Io sottoscritto                   , nato a                       , residente a                                               , codice fiscale             ,

in qualità di MASSOFISIOTERAPISTA (Diplomato con la legge dello stato 403/1971 tutt’ora vigente)  libero professionista possessore di partita iva …………..

all’entrata in vigore della legge n.3 del 11 gennaio 2018 “ Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute. ( 18G00019 ) “

(GU n.25 del 31-01-2018 )

Vigente al : 15-02-2018

con particolare riferimento all’articolo 4, sarò costretto dopo anni di onesto lavoro svolto nel rispetto delle leggi dello stato a chiudere la mia attività rimanendo disoccupato con gravi disagi e danni per me e per la mia famiglia, dal momento che la legge n. 3 11 gennaio 2018 non prevede l’istituzione di un albo per la professione di MASSOFISIOTERAPISTA.

Luogo

Data

In fede

Il Ddl Lorenzin

Il Ddl Lorenzin è una legge delega al governo. Il prossimo governo la “istruirà” con i vari decreti legislativi. Quindi ad oggi siamo a bocce ferme.

Vedremo nella prossima legislatutra (ammesso che si concretizzi) cosa deciderà il nuovo governo.

Personalmete vedo in questa legge delle opportunità che prima non esistevano, ora si, esistono. Qui il discorso diventa lungo e quindi ci do’ un taglio, è Santo Stefano anche per me…

Quindi, se non Vi dispiace, del Ddl Lorenzin ne parliamo dopo le elezioni. Nel frattempo continueremo a lavorare sempre ed esclusivamente per gli interessi dei MassoFisioterapisti.

Buone Feste.

Il Consiglio di Stato asserisce che i fisioterapisti operano su diagnosi e prescrizione medica!

Ora abbiate il coraggio di segnalare ai NAS che, se il fisioterapista non opera dietro diagnosi e prescrizione medica, va contro la normativa lo dice il Consiglio di Stato in data 11-12-17:

“Proprio facendo riferimento ai parametri normativi sopra richiamati, questa stessa Sezione ha già ritenuto che:
(i) la normativa statale in materia riabilitativa attribuisce al medico un ruolo di centralità e di responsabilità nel percorso terapeutico nell’area della riabilitazione;
(ii) nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista;
(iii) l’art. 1, comma 2, d.m. 14 settembre 1994, n. 741, va inteso nel senso di consentire al fisioterapista di prestare la propria attività, prendendo a riferimento le diagnosi e le prescrizioni del medico, sia autonomamente che in équipe, ma solo in funzione esecutiva delle prescrizioni mediche;”

Fonte: Consiglio di Stato: CdS-Fisioterapisti-11-12-17

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