È stato pubblicato l’atteso decreto attuativo della legge 145 art. 1 comma 537-538 del 2018 ad annunciarlo la stessa Giulia Grillo, ministro della salute.

Il Massofisioterapista, potrà continuare a lavorare in base alla legge 403/71 403-71 e il DM 105 DM-105

Ovviamente il titolo di Massofisioterapista non è equipollente o equivalente (non l’abbiamo mai voluto ne chiesto) ad altre professioni ed è ad esaurimento.

Il decreto firmato dal.ministro: C_17_notizie_3868_listaFile_itemName_0_file

Oggi 12 agosto 2019, secondo il sito Massofisioterapista.org è istituita la Festa dei Massofisioterapisti Italiani. Ci abbiamo creduto, l’abbiamo fatto. Buon Ferragosto a tutti i colleghi.

COMUNICATO UFFICIALE CONGIUNTO

COMUNICATO UFFICIALE CONGIUNTO

Come è ormai noto a tutto il popolo di massofisioterapisti, in data 01/08/2019, si sarebbe dovuto svolgere, presso la sede storica del Ministero della Salute, l’ennesimo incontro tra Associazioni di categoria e non, ed il presidente dell’ordine TSRM, avente come oggetto, lo stesso proposto per la seduta del 12/07/19. In quella occasione sembrava ormai che tutti fossero d’accordo sui percorsi di attuazione, sulle tempistiche, ed ogni cosa lasciasse presagire l’emanazione del decreto attuativo entro la fine di Luglio, in base a quanto indicato dagli stessi funzionari del Ministero. Si sarebbe dovuto aspettare un comunicato ufficiale da parte dell’ Ordine TSRM, prima della firma del Ministro Giulia Grillo del decreto attuativo. Non solo ciò non è mai avvenuto, contravvenendo di fatto agli accordi presi ma, improvvisamente, son comparsi sulla scena i primi “distinguo”, le prime “virgole”, i primi “ma”, le prime interpretazioni e i primi testi introduttivi al decreto, fortemente voluti da “qualcuno”. Della necessità di un testo introduttivo, non si era minimamente accennato nella seduta del 12/07/19. Sì, avete capito bene! L’importante non è scrivere un testo, che rispecchi quanto esplicitamente indicato dalla norma primaria, cosí come dovrebbe avvenire, ma sottolineare in qualche modo che: quella del Massofisioterapista non è una professione sanitaria, e che questi “soggetti” non hanno i titoli per poterne esercitare una.
Questa la condizione obbligatoria imposta da “qualcuno”. Si è pertanto proceduto in questa direzione proponendo alle associazioni testi, mai forniti per iscritto, ma solo raccontati telefonicamente e puntualmente modificati in base all’interlocutore, nonostante le associazioni avessero fatto espressa richiesta, che venisse fornito loro un testo, in modo da formulare le opportune considerazioni. In alternativa, le stesse hanno proposto che i testi venissero consegnati a due senatori della Repubblica, a garanzia e tutela che le operazioni potessero avvenire in maniera trasparente. Ma anche in questo caso le richieste della categoria non sono state prese in considerazione. Per correttezza diremo che a seguito di tutto ciò si sono effettivamente succeduti incontri tra funzionari ed esponenti politici, ma, anche in questo caso i testi sono stati brevemente visionati e mai consegnati.
Le associazioni pertanto hanno provveduto a mezzo mail a specificare quanto segue. (Per correttezza e dovere di informazione proponiamo qui il testo integrale della mail inviata al Ministero della Salute, a seguito della convocazione all’incontro del 1/08/19.)

Oggetto : incontro giorno 1 agosto 2019, come da vs convocazione del 29/7/2019 recante l’oggetto “Decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1 comma 538 della legge 30 dicembre 2018 n.145”

Pregiatissimo Direttore,
riscontriamo la Vs convocazione per il giorno 1 Agosto, per un ulteriore incontro relativo al Decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1 comma 538 della legge 30 dicembre 2018 n.145 per l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla presenza di tutte le parti.

L’oggetto appare perfettamente analogo a quello indicato nella convocazione dell’ultimo incontro del 12 Luglio, al quale abbiamo debitamente partecipato, se pur ci sembra ragionevole supporre, che questa volta si tratterebbe di un incontro per giungere alla formulazione finale, da sottoporre alla firma del Ministro della Salute in carica.

Non possiamo che ringraziare Lei, il Suo staff e i funzionari ministeriali, per aver tentato fino all’ultimo di mediare le istanze delle parti, per giungere auspicabilmente ad una convergenza, che possa contare sul consenso stabile di tutti, inclusa la Federazione nazionale egli Ordini dei TSRM e PSTRP, e che apra un nuovo corso, all’insegna del rispetto reciproco, della collaborazione – ognuno nei propri ambiti di competenza – e del lavoro in equipe.

Questo sarebbe il terreno ideale su cui poggiare le basi di un sistema “salute” efficace ed efficiente, che ponga il paziente al centro di ogni valutazione.

Pur tuttavia, se questo sembrava fosse lo spirito che ci avrebbe accompagnato dall’incontro del 12 luglio, fino al tanto atteso rilascio del decreto in oggetto, in realtà le vicende occorse a seguito di quell’incontro, di esemplare dialogo e lungimiranza, hanno contaminato il terreno e ripristinato un clima teso tra le parti. Come quanto da Voi richiesto, siamo rimasti in attesa di un comunicato ufficiale, che sarebbe dovuto pervenire entro un paio di giorni, cosa mai avvenuta.
In conseguenza a ciò noi associazioni abbiamo provveduto a chiarire più volte formalmente quella che è sempre stata la nostra posizione: “il decreto attuativo in oggetto dovrà attenersi strettamente alla norma primaria in ogni sua formulazione”.

Il tema è la tutela del diritto a lavoro ed alla dignità professionale dei massofisioterapisti per quello che ci riguarda direttamente – i quali hanno titoli sanitari abilitanti, ma che non avendo formalmente oggi i requisiti posti per l’accesso agli albi professionali di cui alla Legge 3/2018, rischiano di incorrere nel reato di abuso della professione sanitaria.
La necessità da voi avanzata di una eventuale premessa o inciso o appendice o altra formulazione all’interno del decreto in oggetto, laddove connoti , delimiti, limiti o estenda quanto previsto dal testo formale della Legge 145/2018, sarebbe impropria e inaccettabile.
Delle diverse formulazioni in tal senso che ci sono giunte solo verbalmente telefonicamente, nonostante avessimo fatto esplicita richiesta di avere un testo scritto di riferimento in modo da poterlo valutare, in queste due settimane, tutte da noi rigettate, l’unica che ha caratteristica di coerenza e conformità alla norma, e che pertanto riscontrerebbe il nostro consenso, è la formulazione della Sen. Elisa Pirro, da intendersi quale introduttiva a tutti gli elenchi speciali che andrete ad istituire, e che riportiamo qui di seguito :

“TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al comma 4-bis dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie ma che possono continuare a svolgere le attivita’ professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche’ si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti, ferma restando la possibilita’ di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Tale iscrizione non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della legge 145/2018”.

Considerato che, nella tutela degli interessi legittimi dei nostri assistiti, riteniamo di aver ampiamente esplicitato la nostra posizione , diamo qui formalmente il nostro assenso ad una eventuale formulazione introduttiva al decreto – benchè non ne ravvediamo la necessità, vista la compiutezza della norma di riferimento – solo ed esclusivamente se coincidente con il testo sopra riportato, così come elaborato dalla Sen. Pirro, in quanto formalmente conforme a quanto disposto nella norma primaria,

Tutto ciò premesso, la nostra associazione, consultato il proprio consiglio direttivo, ha deliberato che non ritiene opportuno partecipare all’incontro in oggetto . Diffidiamo inoltre altre organizzazioni di rappresentanza ad agire in nome e per conto dei nostri iscritti.
Siamo certi che disponiate di tutti gli elementi necessari per giungere ad un testo del decreto che si ispiri e dia esecuzione a quanto disposto dal legislatore, in assoluta coerenza e conformità alla norma 145/2018.
Ringraziamo per il vostro operato e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.”

Le domande che a questo punto della storia tutti si fanno sono:
Quali poteri forti spingono a voler negare l’evidenza e a non voler applicare coerentemente la norma?
Cosa si cela dietro questi continui ed ormai inutili tentativi di voler lasciar fuori in tutti i modi dall’ambito sanitario i massofisioterapisti post 99?

Siamo certi che qualcuno si sia già attivato con indagini specifiche per portare alla luce tutto il sommerso.
Solo il Ministro della Salute può prendere una decisione: emanare il decreto secondo i dettami della legge o emanare un “qualcos’altro”, che porti il dettame fuori dalla stessa, assumendosene la responsabilità.
Certamente farebbe specie se la politica, che ha voluto fortemente trovare una soluzione al problema, la vanifichi cedendo alle pressioni dei poteri forti. Ciò non renderebbe merito nemmeno all’innegabile impegno profuso dai funzionari ministeriale nel tentativo di mediare e trovare una sintesi condivisa dalle parti.
Di fronte a questa sciagurata evenienza, con un impatto sociale enorme, le Associazioni non sono intenzionate ad aspettare impassibili, consapevoli di essere dalla parte del giusto e della legalità e di chiedere nulla di più del rispetto puntuale della norma.
Mentre siamo qui a scrivere si continuano a proporre alternative di testi o premesse , nel tentativo di poter scaricare la responsabilità, probabilmente sulle Associazioni. Ormai la nostra linea la conoscete. Buon lavoro a tutti!

NON PAGATE QUOTE AD ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI CHE INSINUANO L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FISIOTERAPIA

I MFT SONO PREGATI DI AFFIDARSI ALLE SIGLE di MFT E NESSUN ALTRO.

NON SI DICA IN FUTURO CHE NON SIETE STATI AVVERTITI… NON REGALATE EURO A CHI VENDE VOLI PINDARICI e soprattutto abbiate fede nelle associazioni.

Chi non è come noi ci vede come un business! Noi siamo e saremo sempre MFT!!

Quando si diffonde un’epidemia di parole, il silenzio è l’unica forma possibile di salute.


Il silenzio è forza. Soprattutto in un momento così delicato. Comprendiamo il vostro disorientamento e il vostro disappunto, nonché la vostra voglia e di certo il diritto di sapere cosa si stia discutendo a “palazzo”, considerato che riguarda le vostre e le nostre vite. Chiariamo subito, che a suo tempo verrete inondati di mail, corrispondenze, atti, e quant’altro occorso in questi mesi di quotidiani dialoghi istituzionali. Se non vi aggiorniamo ora, é per il buon senso di chi, come noi, non intende compromettere un risultato ancora raggiungibile, magari a causa di strumentalizzazioni e manipolazioni, visti i vari ed eterogenei interessi coinvolti.
Ciò detto, il fatto sostanziale che è opportuno evidenziare, e che non era così scontato, è che lo schema di decreto predisposto dai funzionari ministeriali prevede un elenco per i mft che abbiano i requisiti posti dalla norma (L. 145 /2018). Questo è agli atti ad oggi ed è stato ufficialmente dichiarato all’ incontro al quale noi eravamo presenti. Come sempre!Come è giusto fare…. ! Senza rinunciare a priori ad ogni trattattiva! Nel rispetto preso nei Vostri confronti!
Altro fatto da evidenziare è che stiamo quotidianamente lottando per difendere oltre al diritto al lavoro, anche la vostra e nostra dignità professionale.
Questo è il tema! Questa la vera narrazione!
Altro fatto: tutte le Associazioni presenti all’ ultimo tavolo del 12/07/19, continuano a muoversi coordinate e convergenti verso un punto condiviso e inamovibile: ovvero che il decreto sia perfettamente conforme alla norma!
Quanto ai “non 36 mesi”, una volta rilasciato il decreto, sara’ nostro dovere ed onore affrontare la questione a livello istituzionale.
I nostri consulenti se ne stanno già occupando da mesi.
Detto questo, Vi ringraziamo ancora per la fiducia e la stima, certi che siano valori più forti di qualunque maldestro tentativo teso a gettare discredito e ombre sull’ operato di tutti noi.
Confidiamo nel risolutivo e rapido intervento della Ministra Giulia Grilloa sostegno dell’intera Categoria!
GRAZIE!

La pazienza premierà!

Abbiamo aspettato tanto, forse troppo ora però, potremmo (il condizionale è d’obbligo) essere vicini ad un epilogo e non è mia intenzione adottare un atteggiamento pessimistico!

Ero scettico riguardo all’emanazione del decreto attuativo della Legge 145 del 2018 riguardo i MFT, ora lo sono meno, un pochino meno! Un ringraziamento va fatto alle seguenti sigle: FIMFT, AIMFI, AMS, AIMTES, FNCM, FIF, Unione ciechi, Tutela legale MFT, SIMMAS.

Se qualcosa succederà è solo (e sottolineo solo) grazie a loro che non hanno mollato!

Fortunatamente rappresentano la stragrande maggioranza dei MFT!

Grazie!

Ennesimo incontro…

In data 12/07/2019 è stato indetto, presso la sede storica del Ministero della Salute di via Lungo Tevere Ripa,1, un ultimo incontro relativo al Decreto ministeriale per l’attuazione dell’art. 1, comma 538, della legge 145/2019, per l’ istituzione degli Elenchi speciali ad esaurimento.
L’invito a partecipare e’ stato esteso a tutte le Associazioni di categoria, ed anche a quelle che fanno riferimento alle altre figure professionali sanitarie, per un confronto franco e diretto.
Nella Sala Anselmi, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute On. Armando Bartolazzi, assisteremo, così ci auguriamo tutti, all’atto finale, che metterà un punto fermo alla vicenda. Punto da cui partire, non solo per chiarire finalmente la posizione degli odiati ” tenutari dei 36 mesi”, ma anche per intavolare, da subito, trattative concrete per ridare dignità e serenità lavorativa ai colleghi mft che non hanno raggiunto i 36 mesi. La F.I.MFT (FEDERAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI) vuole ribadire, in risposta soprattutto alle innumerevoli accuse pilotate e velate o meno, di non avere a cuore la sorte di tutti i Colleghi, che da sempre si batte e si batterà per la Categoria intera. Sarà pertanto presente, e battagliera, ai Tavoli Tecnici che avranno come oggetto proprio la risoluzione della questione dei “non 36 mesi”. I Tavoli Tecnici serviranno proprio a creare quelle condizioni favorevoli e di sicurezza circa la possibilità che tutti i massofisioteristi possano continuare ad esercitare la loro professione .
Sarà premura della Federazione tenere informati Voi Colleghi sull’andamento del Tavolo Tecnico.
Nella speranza che finalmente si possa dire e scrivere la parola fine, la Federazione Vi porge un cordiale saluto.

CASSAZIONE: per usare determinati elettromedicali devi essere fisioterapista o massofisioterapista.

Motivi della decisione

Il difensore di Linosa Carmelo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in

epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa in

data 17 febbraio 2016 dal Tribunale di Ancona, ha ridotto la pena inflitta in 500 euro di multa,

previo riconoscimento di attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva contestata,

confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato

di esercizio abusivo della professione di fisioterapista o massofisioterapista.

Leggi l’ordinanza. cassazione-20-5-19

È morta la giustizia?

I Giudici si sono ritirati in camera di consiglio, da come è scritto, il 6-6-2017; ad oggi della sentenza neanche l’ombra… https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201703925&nomeFile=201702150_06.html&subDir=Provvedimenti



Normalmente le sentenze vengono depositate 20, 30 gg dopo la camera di consiglio. Qui sono passati quasi due anni, QUASI DUE ANNI!!

L’articolo finisce qui. Ognuno rifletta per quel che gli è consentito dal proprio cervello.

La strategia è perdere tempo.

Trapelano indiscrezioni che il Ministero della Salute Voglia indire una serie di incontri con gli esponenti della categoria?



Ma come altri incontri? C’è una Legge, la 145/2018 che comandava al Ministero di creare gli elenchi speciali entro 60 gg dal 1-1-19. Il Ministero non lo ha fatto, non ha rispettato i tempi di Legge e ora vuole pure altri incontri? LA POLITCA DEVE INTERVENIRE! I dirigenti si mettano in testa che NON SAREMO MAI OPERATORI D’INTERESSE SANITARIO PER FAR PIACERE AI LORO AMICI FISIOTERAPISTI E CHE LA NOSTA PROFESSIONE DI RIFERIMENTO È FISIOTERAPIA!!

 

Fatti e non parole. Dialogo e non scontro. Basta allarmismi e dietrologie.

Dopo un’estate febbrile di concitato confronto dei nostri rappresentanti delegati della Federazione FIMFT con le attuali forze di governo, per sistemare la questione irrisolta dei massofisioterapisti;  dopo il risultato alla fine  raggiunto, con l’ istituzione degli “elenchi speciali ad esaurimento”, che confluiranno nell’ordine delle professioni sanitarie, non appena usciranno i decreti attuativi, la notizia di oggi è la circolare ministeriale del 29/03/19.

In attesa dei decreti attuativi, il rischio del caos e di provvedimenti inopportuni era altissimo.

Intense e quotidiane relazioni con le istituzioni hanno portato all’accoglimento della nostra richiesta:

Il Ministero della salute, nel recepire anche le nostre preoccupazioni, in più occasioni evidenziate,  invita tutti gli Assessorati alla Salute – con nota 29/3/19 – a sensibilizzare tutte le strutture pubbliche e private, affinché non si adottino provvedimenti su specifiche posizioni personali, che “potrebbero non trovare corrispondenza” nel decreto attuativo dell’art.1 commi 537 e 538 della legge n. 145 /2018 Elenchi Speciali.

In sostanza il Ministero della Salute dimostra di voler portare a termine la partita, di voler sistemare la questione e di tutelare comunque il diritto al lavoro, nonché di auspicare una “rapida adozione del provvedimento” attuativo.  Il monito alle regioni affinché non si attivino corsi ai sensi dell’art.1 della legge 19/5/71 a decorrere dal 1 gennaio 2019, è in linea con quanto disposto per legge.

FIMFT continuerà la strada del dialogo con le istituzioni fino a compimento di quanto avviato. I massofisioterapisti che vogliono far parte di questa realtà rappresentativa,  possono unirsi in ogni momento ad AIMTES o ad AIMFI o ad AMS o ad eventuali sigle che decideranno di aggregarsi.
Buon lavoro a tutti.

F.I.MFT

Volete ESSERE DETRAIBILI? Accettate di sottometterVi a ME! Tecnici che dovrebbero essere allontanati dal Ministero, invece..

L’agenzia delle entrate chiede al Ministero della Salute: LE PRESTAZIONI DEI massofisioterapisti sono DETRAIBILI? Ecco la risposta:



Il documento originale non oscurato sarà disponibile presto per gli utenti abbonati al sito. A CHI HA FIRMATO QUESTA LETTERA DICIAMO CON FERMEZZA CHE NOI MASSOFISIOTERAPISTI, OPERATORI D’INTERESSE SANITARIO, NON LO SAREMO MAI, E CHE I TEMPI DEGLI ONORI PRESTO SARANNO FINITI. NOI SIAMO, SAREMO, SEMPRE PROFESSIONE SANITARIA, PRONTI ANCHE ALLO SCIOPERO DELLA FAME SOTTO IL MINISTERO SE NECESSARIO!

Il decreto attuativo (previsto dalla L. 145/2018 art. 1 comma 537 e 538 non è stato emanato entro i 60 gg previsti dalla Legge: cosa succede adesso?

Di fatto nulla. In Concreto, a meno che, chi ha subito un danno per colpa di questo ritardo non si rivolga al tribunale competente.



La legge 145/2018 non è una Legge delega al Governo, per tale motivo il decreto attuativo che ci riguarda non perde di efficacia anche se esce con irrispettoso ritardo.

È altrettanto chiaro, come già esposto sopra, che il Ministero non ha rispettato i tempi imposti dalla Legge, ciò è confutabile davanti al giudice che potrebbe quantificarne il danno, concetto che è meglio ribadire…

Quindi in attesa che arrivi Lunedì, attendiamo, non con ansia, ma con la pazienza e lo stile che il bon ton impone ad una categoria di Professionisti Sanitari quali i Masso Fisioterapisti.

Ovviamente è già partita la conta dei danni come è giusto che sia…

25-2-2019: Per la prima volta appare in una sentenza del CdS l’art. 1 comma 537 della l. 30 dicembre 2018 n.145 ed è prurito per AIFI

Questo articolo riveste un particolare interesse per la Nostra categoria! Clicca sul titolo per accedere alla lettura.

Paradosso tutto Italiano? O il caro Ministero sta aprendo ai bagnini?..

Guardate questi due attestati di conformità a confronto, uno è stato rilasciato nel 2015 ad un diplomato sempre nel 2015, l’altro è stato rilasciato ad un diplomato nel 2012 che però lo ha richiesto nel 2019 e guardate cosa cambia. (sottolineato aggiunto da noi per aiutarvi a capire ultime tre righe)

 

La neo Legge 145/2018 che riguarda i Massofisioterapisti: i dettagli inopinabili.

Esaminiamo la parte della legge finanziaria 145/2018 nella parte che riguarda il Massofisioterapista! Analizziamo articolo e commi.

LEGGE 145/18 

Art. 1 comma 537. Al fine di garantire la continuità’ e la funzionalità’ dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità’ di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attivita’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita’ professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche’ si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».Art. 1 comma 538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti
gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente
articolo.

Art. 1 comma 540. L’iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis
dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal
comma 537, e l’equipollenza dei titoli indicati al comma 539, cui si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del
titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle
mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro
dipendente gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 1 comma 541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Art. 1 comma 542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è abrogato.

Bene, questi sono i commi dell’articolo 1 della Legge 145/2018 entrata in vigore il 1-1-19.

In rete vengono lanciati messaggi opinabili o meglio irriguardosi di tali disposizione di legge.

Il primo dubbio che vogliamo fugare, riguarda  il comma 537. Pochi giorni fa’ dei dirigenti illustri volevano farlo passare come riferito ai soli possessori di titolo di Massofisioterapista conseguito ante il  17-3-1999, sostenendo che solo a codesti è concessa la possibilità di iscrizione agli elenchi speciali. In realtà è un’affermazione inesatta o se preferite falsa, dettata dalle categorie avverse. Lo si può dimostrare banalmente leggendo il Dossier del Senato che istruisce la Legge stessa e che indica con chiarezza inopinabile chi sono i destinatari della sopracitata Norma e i determinati motivi, riportiamoli fedelmente; è riferita a chi ha:

  • –  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioniper sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previstidall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • –  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attivitàsanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
  • –  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n.42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori –quali educatori professionali e massofisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti.

Bene, acclarato oltre ogni ragionevole dubbio che, la norma è destinata a tutti i masso fisioterapisti, (sopratutto diplomati dopo il 17-3-1999), che abbiano conseguito 36 mesi di attività negli ultimi 10 anni, anche non continuativi, prima dell’entrata in vigore della legge 145/2018, andiamo avanti con le ulteriori delucidazioni.

In rete vengono fatti dei proclami che la formazione può continuare anche dopo l’entrata in vigore della seguente Legge. Bene, l’affermazione è esatta se ci riferiamo ad una formazione non SANITARIA, che non faccia riferimento all’articolo 1 della Legge n° 43 del 2006. Nei fatti, vediamo cosa asserisce l’articolo 1 della Legge 43 del 2006:

“”1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
Ministro della sanita’ 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita’ di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.””

Come potete notare la neo Legge finanziaria, all’articolo 1 comma 541, ha stabilito che: in relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere
attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai
fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1-2-2006, n. 43.

Ok, fugato anche il secondo dubbio: non potranno essere  formati più operatori d’interesse sanitario ai sensi della Legge 43 del 2006!

I prossimi dubbi, dopo i Decreti Attuativi.

Chi “istruisce” la legge 145/2018 che RIGUARDA il MassoFisioterapista? Il Dossier del Senato: ecco cosa dice! Ma qualcuno fa finta di non sentire…

Tratto dal Dossier del senato: da pagina 296 in poi: dossier-senato  Leggiamolo!!

Il nuovo comma 4-bis prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, coloro che svolgano o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni (nella disposizione indicati in 36 mesi), per periodi anche non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

296

ARTICOLO1, COMMI 283-BIS-283-SEPTIES

page299image200360704

In proposito si ricorda che la legge n. 43 del 2006 ha previsto, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell’UE, la regolamentazione delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nel rispetto dei diversi iterformativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali è statoprevisto l’accesso oltre agli operatori delle professioni sanitarie esistenti, anche a quelli di nuova configurazione.

Tali operatori sanitari sono chiamati a svolgere, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, in base alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e al D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della sanità. Qui l’elenco di tutte le professioni sanitarie e ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute.

La ratio della norma è di eliminare l’indeterminatezza del quadro giuridicoche si è venuto a delineare a seguito dell’approvazione della L. n. 3 del 2018(anche ricordata, per quanto qui interessa, come Legge Lorenzin sulle professioni sanitarie) che, novellando la normativa previgente (v. qui il Dossier del Servizio Studi p. 11 e segg), ha disciplinato il riordino delle professioni sanitarie,prevedendo l’obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l’esercizio di ciascunaprofessione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta. In particolare, comesottolineato dalla relazione illustrativa alla norma, l’articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali. Nelle fattispecie interessate, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno i nuovi albi di 17 professioni sanitarie che risultavano ancora non ordinate. Peraltro, in attuazione della disposizione di cui al comma 13 del richiamato articolo 4, è stato emanato ilDecreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018 (in G.U. n. 77/2018), completando in tal modo il quadro normativo per tutte le 22 professioni sanitariemediante la previsione, contenuta all’articolo 2, comma 1, del citato decreto, che possono iscriversi all’albo coloro che sono in possesso della laurea abilitanteall’esercizio della relativa professione sanitaria, ovvero titolo equipollente oequivalente alla laurea abilitante, in base al prima citato articolo 4 della legge n. 42/1999. Sono pertanto coinvolti i seguenti professionisti:

  • –  le figure dei tecnici: di laboratorio biomedico; audiometristi; audioprotesisti, ortopedici; della riabilitazione psichiatrica; dellaprevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; neurofisiopatologi;fisiopatologi cardiocircolatori e di perfusione cardiovascolare;
  • –  dietisti; igienisti dentali; fisioterapisti; logopedisti; podologi; ortottisti e assistenti di oftalmologia; educatori professionali;
  • –  terapisti occupazionali e della neuro- psicomotricità dell’età evolutiva. Come specificato nella relazione illustrativa alla norma, tali figure possono non essere iscritte al rispettivo albo per i seguenti motivi:

ARTICOLO1, COMMI 283-BIS-283-SEPTIES

page300image117660224

  • –  mancata partecipazione alle procedure indette, a suo tempo, dalle regioniper sancire l’equivalenza ai titoli universitari sulla base dei criteri previstidall’Accordo Stato-regioni del 10 febbraio 2011;
  • –  aver continuato, in quanto dipendenti del SSR o di strutture private e private accreditate sanitarie e socio-sanitarie, ad esercitare l’attivitàsanitaria o socio-sanitaria riconducibile all’area delle professioni sanitarie pur senza il riconoscimento dell’equivalenza;
  • –  aver conseguito, in determinate regioni, corsi regionali successivi al 17 marzo 1999 (data di entrata in vigore della sopra richiamata legge n.42/1999) che hanno autorizzato all’esercizio professionale molti operatori –quali educatori professionali e masso fisioterapisti, in particolare in Lombardia e Veneto -, ma che non possono essere riconosciuti equivalenti. 
  • Il comma 283-ter dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, con decreto del Ministro della salute, vengono istituiti i predetti elenchi speciali.
  • Il comma 283-quinquies dispone che l’iscrizione negli elenchi specialidi cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge n. 42/1999 e l’equipollenza dei titoli indicati dal comma 283-quater non producono, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, già acquisite in ragione del titolo, in relazione ai rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.Il comma 283-sexies detta una norma di coordinamento con il sopra citato comma 3, articolo 6, del D.Lgs. n. 502/1992, stabilendo che non possono essere attivati corsi di formazione regionali finalizzati al rilasciodi titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie indicate dalla soprarichiamata legge n. 43 del 2006.

Le precedenti disposizioni sono introdotte anche al fine di monitorare il fenomeno che attualmente ha una portata non definita, soprattutto a causa di corsi regionali abilitati al rilascio dei titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie in esame, la cui futura attivazione è pertanto interdetta.

Infine, il comma 283-septies dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista.

______________________

“qui è opportuno riferire che la dott.ssa Ugenti, responsabile delle professioni sanitarie presso l’attuale Ministero Della Salute nella convocazione di ieri 1-2-2019 presso lo stesso Ministero, ha asserito che il massofisioterapista non è una professione sanitaria!”

______________________

Si ricorda che, ai sensi del richiamato art. 1, tale professione è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati in scuole di massaggio e massofisioterapia statali e autorizzate con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Viene contestualmente abrogata la disposizione che prevede che gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo da parte dei predetti operatori diplomati.

In relazione a tale norma, occorre sottolineare che le figure professionali sopra richiamate di massaggiatore e masso fisioterapista, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 42/1999 (17 marzo 1999), sono state formate con corsi regionali di durata biennale o triennale; inoltre, le stesse figure non sono state riordinate dalla nuova disciplina sulle professioni sanitarie di cui alla prima citata L. n. 3/2018. Pertanto, la ratio della disposizione in esame è quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori – che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati – l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreto del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che sivuole qui riordinare, si prevede la soppressione delle figure dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, previste ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971.

A voi le conclusioni!!

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni Chiudi [X]