CAF, rimborso da parte delle assicuarazioni, ASL e problemi riguardo alle autorizzazioni, come ottenere i dovuti crediti ECM, il rapporto con i NAS, assicurazione responsabilità civile, cosa cambia (o non cambia…) se il ddl Lorenzin dovesse divenire Legge e tante altre cose.
Categoria: News
Le ultima notizie…
Ecco come si difende il Ministero quando i MFT chiedono il riordino e chiaramente cosa possono fare, leggete tutto! La cosa incredibile è che la formazione ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa erariale.
…ecco come si difende il Ministero e la formazione ha preso conclusioni sovrapponibili a quelle della difesa del Ministero: leggetele: MEMORIA-ministero-contro-cem. La causa in oggetto è questa: Leggi sentenza.
Ora giudicate voi!
MASSIMA ATTENZIONE!! Massofisioterapisti, fate solo corsi dove vi rilasciano ECM!!
Il momento è delicato, quindi rivolgo un invito a tutti i massofisioterapisti, con questa mia opinione, (almeno a quelli che si sentono una professione sanitaria e non un operatore d’interesse sanitario), di non aderire ai corsi di di formazione post base dove non vengono rilasciati crediti ECM, proposti, guarda caso… Indovinate da chi?
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata, presto pubblicherò come il Ministero della Salute si difende quando deve esprimersi sui massofisioterapisti (memorie difensive) in Tribunale, per non dimenticare che la formazione avvalla tale Tesi e codesta visione ci riduce a zero! E poi anche qualche altra perla dove si evince che il MFT è, orami, solo business. Nulla più!! Riepilogando Facciamo solo corsi ECM, ne abbiamo il diritto!
AIMFI, 4 procedimenti in difesa dei MFT in corso, onoriamo con piacere questa associazione che in silenzio agisce a colpi di carta bollata… Ecco un piccolo resoconto.
- Settembre 2016 – Regione “omissis” – Inserimento della nostra figura nelle strutture pubbliche e private convenzionate. In accordo con la segreteria dell’Assessorato Sanità regione “omissis”, abbiamo presentato la bozza della documentazione che è già in fase di correzione. Restiamo in attesa che venga visionata e approvata. Dovrebbe concludersi entro la fine 2017.
- Ottobre 2016 – Camera dei Deputati disegno di legge n. 3868 – Emendamenti da aggiungere al famoso decreto così detto “Lorenzin”.
Il disegno di legge del Governo XVII Legislatura, già approvato dal Senato in data 26 maggio 206 Atto s.1324, è stato rinviato alla Camera dei Deputati Atto 3868 ed assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) per il suo esame. Aggiornamento settembre 2017: Ultimo aggiornamento al 2 agosto 2017. Siamo in attesa della discussione della proposta di legge C.3319 della Deputata omissis. - Novembre 2016 – Procura della Repubblica di “omissis” – Il primo Esposto per la mancata detrazione per le fatture 2015. L’Avvocato Penalista A.R. ci chiarisce che questo era il più complesso e difficile essendo più uffici interessati. Ora, l’iter burocratico prevede che non essendoci una persona fisica direttamente colpevole di eventuale mancanza o reato, le indagini siano molto più complesse ma la cosa positiva è che l’Esposto non è stato accantonato o rimandato anzi a quanto sembra dovremmo avere delucidazioni in merito entro la fine di ottobre o i primi di novembre. Aggiornamento a settembre 2017: Il P.M. dott. P., titolare del procedimento scaturito dalla denuncia presentata nell’interesse dell’associazione. Lo stesso, dopo aver approfondito la questione attraverso le indagini (del contenuto delle quali non poteva renderci edotti) ci ha comunicato (attraverso il nostro legale) la decisione di far passare il procedimento da mod. 45 (fatti non costituenti reato) a mod. 44 (registro dei fatti costituenti reato benché con autori ignoti). Questa (ottima) notizia significa che lo stesso è convinto della sussistenza del reato di abuso d’ufficio…
- Aprile 2017 – TAR Lazio – Ricorso contro la circolare dell’Agenzia delle Entrate. Come pubblicato all’udienza di mercoledì 7 giugno non è stato considerato il danno enorme che si sta arrecando sia alla categoria che agli utenti. Al rinvio di venerdì 14 luglio si è costituita l’Agenzia delle Entrate, fino a quel momento latitante. Ii tutto è stato rinviato a febbraio 2018.
Queste tempistiche non sono dettate da noi, ciò non vuol dire che rimaniamo fermi ad aspettare, anzi, abbiamo già incrementato le richieste per un incontro chiarificatore al Ministero. - Luglio 2017 – Procura della Repubblica di omissis – Denuncia per diffamazione al Fisioterapista Omiss che, con i suoi video e proclami pubblicati all’interno dei vari socials networks, qui l’Appello ai Medici con 35– reazioni e 1– condivisioni del — giugno 2017 delle ore —-, diffamava la figura del Massaggiatore Massofisioterapista affermando che tutti siamo abusivi. La diffamazione è materia penale.
Dovremmo avere riscontri in ottobre, c’è una persona con nome e cognome che ha commesso una diffamazione, il quale si vanta di aver già vinto delle cause, vedremo i risultati.
-
Agosto 2017 – Procura della Repubblica di omissis – Denuncia per calunnia ad un componente dello S……. e al suo Presidente. La vittima un nostro collega. Motivazioni: segnalato ai NAS i quali sono intervenuti controllando lo studio del collega, risultato:
regolarmente diplomato triennale, nulla da eccepire.
In pratica i Carabinieri sono stati scomodati inutilmente da una segnalazione, sono intervenuti per nulla. Pertanto, chi ha fatto la segnalazione errata ha detto il falso e ha calunniato il collega e tutta la categoria. -
Agosto 2017 – TAR Lombardia Sezione Terza – il giorno 8 agosto 2017 pubblica la Sentenza 01749 che conferma l’equivalenza: “titolo di scuola paritaria statale per il corso di MFT legge 403/71”.
AIMFI agisce solo con i mezzi di cui dispone.
…di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si procederà ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;
DGR-n-1031-del-18-9-2017 Leggilo tutto: Regione-umbria-2017-DGR_N._1031_DEL_18_09_2017
….di stabilire, inoltre, che a partire dal prossimo piano di formazione 2018/2020 e fino ad un
intervento di disciplina nazionale (Accordo Stato-Regioni) e successiva regionale, non si
procederà ad autorizzare la formazione delle seguenti qualifiche: massaggiatore
massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;
Ora gli emendamenti sono definitivamente respinti!
Il Massofisioterapista è ufficialmente fuori dal DDL Lorenzin, nei fatti gli emendamenti che l’avrebbero dovuto, in qualche modo accogliere, sono stati definitivamente non ammessi, riportiamo il sunto:
21-9-17 Mario MARAZZITI, presidente e relatore, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Piccione 7.2, Miotto 10.1, Giuditta Pini 12.7 e Crimì 12.01.
Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà, in primo luogo, alla votazione degli articoli aggiuntivi accantonati nella seduta di ieri: 4.02 Vezzali, 4.08 Cova, 4.06 Piccione, 4.03 Rondini e 4.07 Bergamini. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori di tali proposte emendative, precisando che allo stato non vi sono le condizioni per trovare un’idonea soluzione alle problematiche che interessano la figura professionale del massofisioterapista e ipotizzando la possibilità di un eventuale approfondimento nel corso dell’esame in Assemblea.
Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.
Donata LENZI (PD) sottoscrive e ritira gli articoli aggiuntivi Cova 4.08 e Piccione 4.06.
Mario MARAZZITI, presidente e relatore, constata l’assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Rondini 4.03 e Bergamini 4.07: si intende che vi abbiano rinunciato.
“Ringraziamo” di cuore il sottosegretario Davide FARAONE… Sappiate infatti che il governo si è opposto…
Glie emendamenti accantonati, quindi non respinti, perche meritevoli di attenzione dalla 12esima commissione:
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1406 del 1968 e della legge 19 maggio 1971 n. 403 (di formazione triennale specifica) e successivamente all’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – e successive integrazioni e modificazioni – di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo status di «professione sanitaria» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di «operatore sanitario» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’articolo 99 del TULS con conseguente applicabilità dei successivi articolo 193 e 194 TULS. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. Vezzali Maria Valentina
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, e successivamente all’entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo statusdi «professione sanitaria» ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di «operatore sanitario» soggetto a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti. Cova Paolo, Mariano Elisa, Patriarca Edoardo
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista).
1. Nell’ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l’operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell’ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1o febbraio 2006 n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze del massofisioterapista.
2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall’emanazione dell’accordo fra Stato, regioni e province autonome, l’inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l’inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.
3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L’equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della salute ai soli fini dell’esercizio professionale (subordinato o autonomo). Piccione Teresa
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», Decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971 n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971 n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006 n. 43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Rondini Marco
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono soppresse le figure di massofisioterapista, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore sportivo. Dalla medesima data sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», decreto 10 febbraio 1974 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità «Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione», articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «, tutela sanitaria delle attività sportive» limitatamente alla frase «corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato, decreto 5 luglio 1975 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione “Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi».
2. Dall’entrata in vigore della presente legge è altresì soppressa la figura del massaggiatore – capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
3. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli di cui ai commi 1 e 2 sono soppressi. Sono garantite la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo o continuazione dei soli corsi già regolarmente autorizzati ed avviati entro la data di entrata in vigore della presente legge.
4. I titoli di cui ai commi 1 e 2 sono collocati ad esaurimento ed i possessori possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure.
5. Con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le attività e la formazione del nuovo profilo di operatore di interesse sanitario per l’area della riabilitazione, di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
6. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999. Bergamini Deborah, Genovese Francantonio, Gallo Riccardo, Rondini Marco
20-09-2017 TAR ROMA: equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista.
Nell’udienza del 17 maggio 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la normativa contenuta nell’art.4 della Legge n.264 del 1999, volta all’accertamento della predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi universitari, non riguarda il caso di specie, bensì i neodiplomati della scuola secondaria superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Campania, IV, n.706 del 2017).
Va inoltre rilevato che nell’art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione all’art.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999 e all’art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999 – contenenti disciplina riguardante i diplomi sanitari e la formazione del personale sanitario -, è fissata l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015).
L’Amministrazione dovrà pertanto considerare il diploma di massofisioterapista, in sede di iscrizione dell’interessato al corso di laurea in fisioterapia.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.64/2017 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati: Leggi Tutto: Tar Roma 20-9-2017
Perugia e piccoli particolari!
In dettaglio le delibera e che regola il triennio 2012-2014 n°814. QUI VENIAMO INQUADRATI DALLA 403-71 — ovvero:
PROFESSIONE SANITARIA NON RIORDINATA PREVISTA DA NORME VIGENTI
Ora vediamo la delibera Regione Umbria per il triennio seguente 2015-2017 dove in data 3-01/2016 si leggeva:
• Massaggiatore massofisioterapista Per quanto attiene il corso per massaggiatore-massofisioterapista, la Regione Umbria, sin dall’anno 1996, ha istituito corsi per il rilascio di tale qualifica, ai sensi della legge n. 403/1971, “Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi”, accreditando ed autorizzando l’Istituto Enrico Fermi di Perugia a svolgere tali corsi, di durata biennale e dal 2006 di durata triennale. Tale operatore interviene nei disagi della mobilità di origine ortopedica o post-traumatica per il mantenimento delle attività funzionali e trova la sua naturale collocazione nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico. Esegue, su indicazione/prescrizione del medico, interventi e trattamenti massofisioterapici utilizzando tecniche di massaggio manuale ed elettromedicali. Si evidenzia che, nel corso di questi anni, la categoria professionale dei fisioterapisti- AIFI- ha promosso ricorsi presso il TAR contro la Regione Umbria, per l’annullamento delle deliberazioni di pianificazione triennali della formazione in ambito sanitario, con le quali sono stati attivati corsi di massaggiatori massofisioterapisti (d.g.r. n. 909/2006, n. 1105/2009, n. 814/2012), per le quali il Tar ha emesso le sentenze n. 5/2010 e n. 557/2013. Entrambi le sentenze del TAR Umbria sono state appellate e, in data 26 marzo 2015, è stata fissata l’udienza del Consiglio di Stato in merito, per quanto attiene la qualificazione giuridica della figura del massofisioterapista, ossia se la stessa è da intendersi come “figura sanitaria non riordinata” o “operatore di interesse sanitario”. Si rappresenta, altresì, che a seguito della Sentenza del TAR Umbra n. 557/2013 il Direttore alla Salute e coesione sociale, con nota del 28 marzo 2015 prot. n. 0044263, dopo aver illustrato il quadro incerto che si veniva delineando, richiedeva al Ministero della Salute un pronunciamento in merito. La nota non risulta a tutt’oggi essere stata riscontrata. Appare evidente che, indipendentemente dal pronunciamento del Consiglio di Stato, che riguarderà la qualificazione della figura, la pianificazione formativa regionale relativa all’attivazione dei corsi per massaggiatore massofisioterapista risponde alle esigenze della popolazione, in particolare degli anziani ed inoltre, dai dati occupazionali, risulta che circa l’80% del personale diplomato presso l’Istituto Fermi sta svolgendo la propria attività sia in regime libero professionale, che alle dipendenze di Strutture private di riabilitazione autorizzate dal SSR.
Ora vediamo la delibera regione Umbria sempre per il triennio 2015-2017 dove in data 2-9-17 dove oltre alla 403-71 viene inserita la L. 43, 2006: OPERATORE D’INTERESSE SANITARIO:
La domanda è: sui diplomi conseguiti nel triennio 2015-2017 è riportata la legge in calce; ovvero (Legge n. 403/71 – d.g.r. n. 1581/2005 – Legge n. 43/2006) leggi qui!
SEMPRE A TESTA ALTA e a tutela dei MFT!!
Buon Ferragosto a tutti Massofisioterapisti!
TAR Milano 8-8-2017 Leggete bene questa sentenza!
TOLLERANZA ZERO – Ora è giusto che chi sbaglia paghi! Via ai fatti!
Chiunque si permette di incolpare di abusivismo, con segnalazioni cartacee alle forze dell’ordine o altri enti, cioè che il soggetto descritto sta commettendo il reato di abusivismo, pur ben sapendo che non si tratta di un abusivo ma di un Masso-Fisioterapista ai sensi della legge 403/71 di formazione triennale, sarà supportato, attraverso uno studio legale (esperto in materia) con sede a Milano ma con la possibilità di operare in tutta Italia, alla formulazione e al deposito presso la Procura competente, della denuncia del reato di calunnia.
Già depositate le prime denunce:
Se se credi di essere vittima contattaci: Clicca qui!
FINALMENTE, L’ADUNZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E’ LEGGE E LA STORIA SI CHIUDERA’!!
Ora tutto dipende dall’adunanza plenaria del Consiglio Di Stato! Nei fatti il 5/7/17, il Consiglio Di Stato (presumo perché si sia rotto le scatole) non ha voluto decidere nel merito ed ha inviato il caso all’adunanza plenaria che
definirà una volta per tutte questo pasticcio! Ordinanza di oggi! CDS-5-7-17-adunanza
Per ora nessun commento…
Ultimamente ci sono stati due fatti di spicco nel mondo dei massofisioterapisti, il primo è la nuova circolare dell’agenzia delle entrate (CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017 ) ed il secondo è il ricorso perso al TAR Lazio da un Comitato di massofisioterapisti denominato CEM (cem-tar-12-4-2017).
Per ora non pronunciamo commenti… Una dichiarazione la facciamo; stiamo lavorando incessantemente attraverso la diplomazia sempre e unicamente a tutela dei Massofisioterapisti. Appena ci saranno fatti concreti li comunicheremo.
Nuova sentenza: equipollenza a chi consegue il titolo di MFT in base al vecchio ordinamento (L. 403/71 e DM 105) ma la formazione fa orecchie da mercante…
Ma perché?
Dalle citate norma di desume con chiarezza che “il masso fisioterapista svolge le terapie di massaggio e fisioterapia in ausilio all’opera dei medici”; CdS n° 4788 del 2015.
Ma perché nei siti che rappresentano il percorso formativo ad oggi ciò non è riportato? Non sono mie paranoie (mai stato paranoico), sono considerazioni che mi inducono a pensare, pensare e ripensare…
Nemmeno il DM 105 viene riportato nella sua interezza che vi propongo:
il massofisioterapista è in possesso di una solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici” (DM 105 del 07.03.1997) Grassetto aggiunto…
A pensar male si fa’ peccato, ma quasi sempre ci si azzecca! (G. Andreotti).
Di vampiri appollaiati sopra questa figura è la responsabilità dei disagi attuali!
Ecco, gli MFT usano gli elettromedicali! A sentenziarlo è un’ordinanza del tribunale (sez. penale) del 23-11-2016
Il MFT usa gli elettromedicali dietro diagnosi e prescrizione medica. E questi sono fatti, a pronunciarsi è il tribunale (sez. penale)! Fatelo girare, clicca qui: 1motivazioni .
Ecco come, vigliaccamente ci segnalano! Ora si passa all’attacco!! (riservato ai MFT Autentificati)
ORDINANZA RIESAME: I MFT possono usare gli elettromedicali dietro diagnosi e prescrizione medica.
Vi aspettiamo il 4-2-2017 a convegno Nazionale AIMFI dove illustreremo (tra le altre cose) con chiarezza l’ultimissima ordinanza del tribunale del riesame che, dopo un mese dal sequestro degli elettromedicali in uno studio avvenuto ad ottobre 2016, ha dato l’ordine di restituire i macchinari ai massofisioterapisti, semplicemente perché possono usarli!
Riportiamo le conclusioni dell’ordinanza (di 8 pagine), le considerazioni le commenteremo al convegno:
Sulla base delle considerazioni che precedono, mancando il fumus del reato di cui all’art. 348 c.p., l’istanza di riesame deve essere accolta, conconseguente dissequestro e restituzione all’avente diritto dell’immobile e dei macchinari.
P.Q.M.
In accoglimento dell’istanza di riesame annulla il provvedimento impugnato e dispone la restituzione agli avente diritto di quanto in sequestro.
Manda al pubblico ministero per l’esecuzione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
23 novembre 2016
IL PRESIDENTE (est.)
Inoltre, interverrà un magistrato amministrativo che esporrà una relazione sulla figura del MFT ad oggi. Non mancate! Per info: clicca qui