Informazioni specifiche si, ma solo ai MFT autentificati.

È giusto precisare ai colleghi quanto segue.

lealtaNegli ultimi giorni questo sito è stato vittima di attacchi diretti su alcuni canali social come FB.

Giova ricordare che in queste pagine si cerca di essere obiettivi e riservare ai colleghi, in modo del tutto gratuito, le informazioni necessarie per superare le criticità che purtroppo tediano la Nostra professione. A chi da’ fastidio questo portale è presto intuibili: a chi si fa pagare per divulgare informazioni inerenti i MFT! D’ora in avanti le informazioni saranno disgiunte premiando più chi si autentifica e da’ prova di essere un vero MFT compilando il modulo: MFT Autentificato , gli utenti solo registrati potranno sempre e comunque ricevere le informazioni di base e partecipare alle attività del portale. INOLTRE Invitiamo tutti i colleghi ad iscriversi al gruppo FB UNIONE MASSOFISIOTERAPISTI ITALIANI grazie a tutti.

Volete la verità sul perché è fallito l’incontro che avrebbe potuto arginare la questione CAF del 4/10/16?

superbiaPosso fornirvela nei minimi dettagli, ma ne vale la pena? Siamo oltre 7000 operatori e io vedo sempre gli stessi a commentare, gli altri che fanno? Se ne fregano e vivono in attesa della soluzione? Troppo comodo amici miei.

Vediamo quanti vogliono la verità. Manifestatevi e dite: si, io voglio la verità. Vediamo se superiamo i “3” commenti. Altrimenti è inutile lanciare la bomba atomica per “eliminare un paio di persone”. Fatemi sapere e fatelo pubblicamente.

Ps. Se qualcuno, pensasse che questo post è un modo per raccogliere adesioni al sito, si ricordi che, qui non si paga nulla e mai si pagherà nulla. Qui non ci sono interessi che colpiscono o si riflettono sui MFT,  l’unico è quello del provider per mantenere vivo questo sito ed è a mie spese.

 

20-9-16 altri mille Euro… Equipollenza… siamo a quota 70 pronunce.

eurOsteggiare la legge che poi nei tribunali prevale: ecco l’errore degli atenei “istruiti” dall’associazione del Tavernello… Ecco la 70esima pronuncia del 2016: n-20-9-16-bari-001352016-reg-ric

Si costituiva l’Università degli Studi di Foggia, resistendo al gravame.

Estrapolato: “”Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere accolto in quanto fondato.

Invero, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105 su fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio:

«… 9. Appurato che il diploma di massofisioterapista posseduto dall’originario ricorrente rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori censure sollevate dall’Università dirette a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell’accesso al corso di laurea in fisioterapia, ma ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, in seguito all’eventuale superamento del test d’ingresso per accedere al corso di laurea.””

Si avanza e siamo sempre di più.

Digitando il termine -Massofisioterapista su Google, siamo al SESTO posto, il sito opera da pochi giorni. GRAZIE A TUTTI I MASSOFISIOTERAPISTI LIBERI D’ITALIA. Grazie a tutti quelli che non ragionano attraverso quello che gli viene impartito ma seguono la loro logica!! Grazie.

schermata-2016-09-11-alle-19-11-52

TAR Perugia, 7-sett-2016, Istituto E. Fermi contro…

martello_del_giudiceIl TAR di Perugia arbitro tra Istituto Enrico Fermi Perugia s.r.l,

contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, corso Vannucci, 30;

nei confronti di

Punto Formazione s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Metelli, con domicilio eletto presso Francesco Calabrese in Perugia, via delle Prome n. 5;

Leggi l’ordinanza: n001302016-reg-ric

Quanto ha “pagato” AIFI in base alla sentenza 7556 del 2013; causa che ha perso?

IL-potere-di-tutti1Vi prego, ragionate con le Vostre teste.

Che scotto ha pagato l’AIFI all’istituto E.Fermi dopo la sentenza 7556 del 2013? Leggete questa sentenza ( Tribunale di PG 2013 vs Aifi ) e fatevi una domanda: quando poteva chiedere l’istituto E. Fermi all’AIFI avendo vinto la causa? Quando ha chiesto? Perché ancor oggi ci tirano fango addosso (e “vigliaccamente” non nominano la scuola)? Ecco la sentenza del 23-1-2014, leggete bene e fatevi un’idea. Tribunale di PG 2013 vs Aifi . Questo è un sito di opinioni, la tua è preziosa! Qui la libertà di porsi domande non ha limite.

La prescrizione medica: si o no? Pre o post 99

prescrizione-medicaChi esegue terapie su un paziente è tenuto a farlo dietro prescrizione medica ed essendo in possesso di un titolo abilitante ad erogare tali terapie.

Anche se la giustizia tributaria non impone la presentazione congiunta, ai fini della detrazione, sia la ricevuta del terapista che la prescrizione medica (solo per i terapisti pre 1999, che cosa ridicola), nel malaugurato caso succedesse qualcosa al vostro paziente (o pre o post99), sareste colpevoli di abuso della professione medica e tutte le conseguenze dei danni arrecati.

“”Dispositivo dell’art. 348 Codice Penale

Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314 – 360) → Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

Chiunque abusivamente esercita una professione (1), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Note

(1) Il requisito dell’abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.

(2) La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma in esame rispetto ai principi di tassatività e determinatezza con la sen. 27 aprile 1993, n. 199, che però ha al contempo affermato la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni extra penali che stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio di determinate professioni.””

Chi decide quale farmaco va’ in flebo? Il medico in base alla sua diagnosi! Chi applica la flebo al paziente? L’infermiere abilitato.

Chi decide la FKT da erogare al paziente? Sempre il medico in base alla sua diagnosi! Chi applica le tecniche prescritte? Il terapista abilitato.

Riassumendo, ogni paziente va trattato al meglio, ma prima di tutto, deve esibire la corretta prescrizione medica, una copia della prescrizione rimarrà a voi insieme al consenso informato, un’altra pinzata alla ricevuta che riporterà le terapie eseguite come da prescrizione!

Documenti, leggi, ecc!

giustiziaOggi Vi propongo una piccola guida alla difesa del Vostro lavoro se mai ce ne fosse bisogno.

È possibile, che in caso di controllo, s’incappi con persone che non hanno tutti i riferimenti del Nostro, ahimè complesso, quadro normativo.

Fate una cartella con i seguenti documenti cartacei (ve li ho già trasformati in PDF, dovete solo cliccare sul link e stamparli):

  • Legge 403/71 (l’articolo 1 di questa legge è stato abrogato il 31-12-18)  403-71 I possessori del titolo, conseguito antecedentemente il 31-12-2018 e che hanno i requisiti del D.M. 9-8-2019, beneficiano dell’articolo 1 e sono per effetto di legge: PROFESSIONE SANITARIA.
  • sentenza del consiglio di stato 1105 CDS-1105-15 dove i giudici asseriscono che il titolo di massofisioterapista ai sensi della legge 403/71 sono tutti equipollenti al fisioterapista come da
  • D.M. 2000 DM 2000 27 luglio
  • D.M. 105 DM-105 a pagina 15 di questo D.M. potete dimostrare come i MFT  possono usare gli elettromedicali.
  • Stampate anche la recente sentenza del TAR Lombardia n°1408 del 12-7-2016 Sentenza 1408-tar-lombardia . In questa sentenza i giudici non si allineano con il DPCM 26-7-11 asserendo che:

    “Né a diversa decisione possono indurre le argomentazioni difensive spese dall’Università resistente in sede di memoria depositata il 7 giugno 2016, secondo cui gli artt. 5 e 6 del DPCM 26 luglio 2011, recante Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, osterebbero all’accoglimento dell’istanza dei ricorrenti.

    Infatti:

    a) su analoga vicenda si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 5 marzo 2015, n. 1105, con cui è stato affermato che «…non ha fondamento normativo la tesi sostenuta dall’Università secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995. Al contrario, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza…»;””

  • La Procura di Torino archivia: Il Massofisioterapista è equipollente, Stampatela: procura-torino
  • Stampate questa richiesta di archiviazione da parte del PM di Asti: procura-asti STAMPATELA!
  • Stampate una recente sentenza del dove ad un MFT viene assolto dall’abuso di professione e gli vengono dissequestrati i suoi elettromedicali.  sentenza-eletromedicali
  • stampate questa ordinanza del tribunale del riesame del 23-11-2016 dove si evince che i MFT usano, dietro diagnosi e prescrizione medica gli elettromedicali. Clicca qui: 1motivazioni
  • 27-3-2017 Nuova sentenza di rango superiore ai TAR dove si evince un’altra esclusiva dichiarazione di equipollenza, indipendente dalla sentenza 1105 del 2015: CGARS-27-3-2017 STAMPATELA!
  • 10-5-17 Pesante sentenza del CGARS (Consiglio di Stato) Sentenza 00212/17 recita:

    L’appello è fondato.Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione della L. 26.2.1999 n. 42 e del decreto del Ministero della Salute del 27.7.2000.L’appellante, più specificamente, ricorda che la figura del massaggiatore-massofisioterapista, istituita con la L. 5.7.1961 n. 570 e successivamente professionalizzata con la L. 19.5.1971 n. 403, che ha riconosciuto la natura giuridica di libera professione all’attività esercitata, ricade sotto la disciplina dell’art. 4 L. 42/99, il quale dispone che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, co. 3, del D.Lgs. 502/92 ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post base”.Il successivo D.M. Sanità del 27.7.2000 – continua l’appellante – emanato tra l’altro in attuazione della citata L. 42 del 26.2.99, dispone testualmente all’art. 1 che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, co. 3, del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 26.2.99 n. 42 al diploma universitario di fisioterapista, di cui al decreto del 14.9.94 n. 741 del Ministero della Sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post base”. La sezione A prevede espressamente il diploma universitario di fisioterapista e la sezione B, nell’indicare i titoli equipollenti, vi ricomprende quello di masso fisioterapista, corso triennale di formazione specifica. Stampatela 10-maggio-2017 !

  • Sempre il Consiglio di stato con un ordinanza del 5/7/2017 asserisce che: “Nel caso di specie, tutte le disposizioni sopra riportate prevedono l’equiparazione «ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base», ovvero per consentire lo svolgimento di attività lavorativa – in proprio ovvero come dipendente, anche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, considerato in modo espresso dal D.M. 27 luglio 2000 – e per accedere a tutti quei corsi che consentano al professionista già abilitato di migliorare la propria professionalità.” Stampatela: CDS-5-7-2017
  • 8-8-2017 E’ importante una sentenza del TAR Milano Milano-TAR-1749-2017 che asserisce che il percorso scolastico di per ottenere la qualifica di Massofisioterapista è un corso paritario agli istituti STATALI! L’equipollenza, ovviamente viene ribadita anche in questa sentenza. Il giudice in questa sentenza si rivolge ai massofisioterapisti non vedenti, corsi ai quali possono partecipare in misura commisurata anche i vedenti come asserisce la sentenza passata ingiudicato TARUmbria2001.
  • 20-09-2017 Il Tar Lazio sezione terza ribadisce l’equipollenza senza compromessi!! Stampatela: Tar Roma 20-9-2017 
  • 26/10/2017 TAR Milano: occorre rammentare che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diploma di massofisioterapista rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dal periodo in cui è stato conseguito. Leggi: TAR-Milano-26-10-17
  • 15-12-2017:

    Il diploma di Massaggiatore Massofisioterapista Triennale è stato conseguito dal ricorrente Massimo Palermo nell’anno 2011 presso l’Istituto E. Fermi di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, a seguito della frequentazione del “Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista” istituito ai sensi del D.P.R n. 1406/1978, della legge 403/1971 e del D.M. n. 105/1997, con tirocinio pratico in strutture convenzionate pubbliche e private della durata di 1070 ore. Leggi sentenza: tar-palermo-15-12-17

    La normativa appena richiamata (l. 42/1991 e l. 403/1971) prospetta l’equipollenza fra diploma posseduto dal ricorrente e il corrispondente titolo universitario in Fisioterapia,

  • 13-03-2018 TAR Palermo: palermo sempre TAR Palermo 13-03-2018: palermo2 sintetizzando:

    1) “ai sensi dell’art. 1  DM 2000 27 luglio l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza

    13-4-2018 TAR Bari: “titolo di Laurea di Dottore in Fisioterapia rilasciato ai ricorrenti dall’Università degli Studi di Foggia, specificatamente nella parte in cui stabilisce che “il presente titolo accademico non conferisce ulteriori abilitazioni all’esercizio della professione rispetto a quelle già possedute in forza del titolo equipollente ai sensi dei DD.MM. 27 luglio 2000” Leggi Bari-13-04-2018 

    L’Aquila 19-4-2018: 2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 5 marzo 2015 n. 1105; Tar Lombardia, Milano, III, 13 luglio 2016, n. 1415) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza dei diplomi di massofisioterapista e quelli universitari di fisioterapia vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza. Leggi: aquila-19-2018 

    23-4-2018 Altra sentenza di Equipollenza, TAR CATANIA! catania-tar-23-4-18

10-05-2018 Tar-Catania-10-5-2018 : (estrapolato).Da ultimo, con sentenza n. 212 del 10.05.2017 il CGA, nel decidere un appello contro una sentenza di questa Sezione che aveva rigettato un ricorso proposto avverso provvedimento della stessa Università di Catania identico a quello ora impugnato, dopo aver osservato “che la questione è stata ampiamente esaminata dal Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 1118 dell’1.3.2016, il cui ordine logico è stato ripreso assai di recente dalla sezione IV del TAR della Campania con la sentenza 3801/2016”, ha affermato di condividere “le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:

1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)…;

4-6-2018 dal TAR Catania:

1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15);

2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);

3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”. TAR CATANIA-04-06-2018

7/06/2018 Questa volta è il TAR di Firenze con 7 sentenze tutte pubblicate nello stesso giorno ad affermare che:

1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza… Leggi la sentenza: tarfirenze-7-6-18

TAR Catania: Ciò detto, il ricorso deve essere accolto alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa stessa Sezione I in materia: si veda, per tutte, la decisione di n. 1126/2018, con richiami di ulteriori decisioni anche del CGA (come la n. 212 del 10.05.2017, che ha disposto che l’Università provvedesse alla iscrizione del ricorrente “al terzo anno del corso di laurea richiesto, senza che sia necessario alcun superamento del test d’ingresso alla Facoltà”, fermo restando che “spetterà all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione all’appellante di crediti formativi nella misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270”), alla quale si fa integralmente rinvio. Leggi la sentenza: TAR-Catania-15-10-2018

TAR Milano 14-11-2018: Il tar ribadisce che il percorso di massofisioterapista ai sensi della 403/71 è un percorso di studi Statale, un diploma professionale triennale. Leggi! Setenza tar milano elettra-14-11-18

Legge 145 del 2018 entrata in vigore il 1-1-2019 testo della camera:

Comma 537, 538 pagina 200-201.

537 Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della

professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».

538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.

Cassazione: 29/04/2019, per usare elettromedicali devi essere un fisioterapista o un Massofisioterapista. Altrimenti sei in abuso della professione. Leggi: cassazione-2019 !

 

Ministero della Salute: decreto attuativo della Legge 145 del 2018 art.1, comma 537, 538 C_17_notizie_3868_listaFile_itemName_0_file 

 

 

Rimborso assicurazioni MFT_Ente-assicurativo-3-3-20

Bene, se anche con la visione di questi documenti, gli eventuali inquirenti vogliono multarvi per motivi infondati o vessatori, solo perché siete MFT (se avete torto per altri motivi non posso aiutarvi), richiedete che venga messo a verbale che avete esposto agli operatori tali documenti, elencandoli in calce uno per uno e dichiarando che, loro stessi, verranno citati personalmente per le loro responsabilità dinanzi alla legge per i danni che scaturiranno alla Vostra persona.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori Informazioni Chiudi [X]