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I 36 mesi, perché? Ecco la risposta del Ministero.
nell’allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03642
In merito ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, rammento che l’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-bis all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevedendo che: «ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1ofebbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».
Lo stesso articolo 1, al comma 538, ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute fossero istituiti gli elenchi speciali sopra esplicitati.
Con dette disposizioni, il legislatore, – considerato che con la legge n. 3 del 2018 sono stati istituiti gli albi professionali anche per le professioni sanitarie che ne erano ancora prive, e che pertanto l’obbligatorietà di iscrizione all’albo anche per le nuove categorie professionali è divenuta indispensabile per l’esercizio della relativa attività professionale sanitaria – ha ritenuto di intervenire in favore di quei lavoratori che, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell’istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi ad essi, per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere licenziati o, nel caso di attività libero professionale, di essere denunciati per esercizio abusivo.
Si è, pertanto, riconosciuta loro la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano svolto un’attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, e si iscrivano in appositi elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.
Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2020.
In attuazione del citato articolo 1, comma 538, della legge n. 145 del 2018, questo Ministero ha predisposto il decreto ministeriale 9 agosto 2019, concernente «l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2019.
Detto decreto ha previsto l’istituzione degli elenchi speciali, ed ha stabilito anche i requisiti per l’iscrizione ad essi.
In particolare per i lavoratori autonomi, l’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto ha previsto che possono essere iscritti agli elenchi speciali «i lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. Per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso della partita I.V.A. fin dall’inizio dell’attività libero professionale e/o la copia di contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata». I requisiti ai punti I, II, III, non sono alternativi, ma devono essere presentati dall’interessato all’Ordine di competenza congiuntamente, per l’iscrizione negli elenchi speciali, al fine di poter dare prova di aver svolto per almeno 36 mesi le attività professionali, (che devono essere maturate negli ultimi dieci anni alla data dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018) previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Detto periodo temporale è stato previsto nell’ottica della tutela della salute pubblica, quale periodo minimo lavorativo indispensabile per dimostrare che gli operatori, pur non in possesso dei requisiti per iscriversi agli albi professionali, abbiano acquisito competenze professionali di tipo sanitario, corrispondenti alla professione sanitaria di riferimento e possono continuare ad esercitarle attraverso l’iscrizione in un elenco speciale. Con nota del 3 dicembre 2019, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha precisato al Ministero della salute di ritenere che nell’ambito della documentazione fiscale richiesta dal decreto ministeriale all’articolo 1, comma 2, lettera c, punto II, «la prova dell’effettivo svolgimento possa essere dimostrata attraverso il deposito delle fatture che indichino lo svolgimento di attività riferibili a uno o più mesi».
Con nota del 9 dicembre 2019, il Ministero ha concordato con detta Federazione circa l’orientamento espresso, ritenendo che «il deposito delle fatture sia la documentazione fiscale in grado di comprovare lo svolgimento dell’attività professionale nel mese di riferimento in osservanza a quanto previsto dal citato DM».
Da ultimo, quanto al fatto che l’utilizzo della fattura con i dati del paziente possa esporre il professionista che l’ha rilasciata e l’Ordine che la visiona al mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a relative sanzioni, si fa presente che tale evenienza risulta infondata, in quanto i dati sensibili possono essere sempre oscurati dal professionista, mentre la finalità che si intende perseguire attraverso la previsione della presentazione delle fatture non è quella di conoscere l’identità del paziente, quanto piuttosto il tipo di prestazione erogata dal professionista (sanitaria o non) e il periodo di effettuazione della stessa, ai fini del computo del periodo minimo dei 36 mesi.
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E se i CAF non detraggono la Nostra prestazione e il paziente ce l’ha con con noi? Agiamo così!
Un augurio di pace e serenità a tutti.
L’opinione. “La documentazione fiscale che bisogna presentare in fase di domanda per l’iscrizione all’elenco speciale per i Massofisioterapisti al TSRM per i lavoratori autonomi.
È ora di fare l’iscrizione!
Ricevuta in data 07/11/19 comunicazione ufficiale da parte dell’ ordine TSRM, relativa alla attivazione della copertura assicurativa per le attività di supporto agli Ordini TSRM PSTRP per la valutazione delle domande di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali esaurimento.
In riferimento alla cessazione dell’attività RAMR, così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del DM del 13 Marzo 2018 e ai contenuti del DM 9 Agosto 2019, che ha istituito gli elenchi speciali a esaurimento, così come deliberato lo scorso 18 Ottobre dal Consiglio Nazionale, é stata attivata la copertura assicurativa RC patrimoniale per coloro che, in attesa delle Commissioni d’ Albo saranno chiamati a valutare le domande in oggetto.
Queste le notizie riportate dal Presidente dell’Ordine TSRM dott. Alessandro Beux.
Invitiamo pertanto, chi non lo avesso ancora fatto, a procedere, senza ulteriori lungaggini, con la preiscrizione sulla piattaforma dell’Ordine TSRM.
La F.I.MFT porge i più cordiali Saluti.
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…e quantunque i corsi avranno proseguimento?
Il TAR concede la cautelare che congela la circolare della Dott.ssa Rossana Urgenti, prot. n. DGPROF 0018043- P – 29.3.2019, avente ad oggetto “Art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018 – Elenchi Speciali”, con la quale “si rappresenta che si è avuta notizia che continuano ad essere attivati in ambito regionale corsi di formazione per massofisioterapisti” e “si invita(no)” gli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Province autonome e al Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni “a voler verificare quanto sopra , considerato che il comma 542 dell’art. 1, della legge n. 145 del 2018 ha abrogato l’art. 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 e che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2019 non possono essere attivati nuovi corsi regionali per la formazione di tale figura professionale” Leggi l’ordinanza.
Ma la domanda vera è: quantunque i corsi avranno proseguimento o meno per gli anni di riferimento, cosa ne sarà di questi ragazzi Visto che per esercitare la PROFESSIONE DI MASSOFISIOTERAPISTA BISOGNA ESSERE ISCRITTI AGLI AGLI ELENCHI SPECIALI E CHE IL TEMPO PER ISCRIVERSI TERMINERà IL 31-12-19? Il TAR ricorrerà alla Consulta?
Scarica l’ Auto Dichiarazione dei 36 mesi lavorativi!
Massofisioterapista.org le ultime TRE battaglie.
Dirigenti “sordi”? No, solamente fuori legge.
F.I.MFT – COMUNICAZIONE DI NATURA FISCALE
Con la presente si intende comunicare che la F.I.MFT Federazione Italiana Massofisioterapisti), con le Associazioni ad essa aderenti (AIMFI, AIMTES, AMS) e lo studio legale, ha avviato un tavolo di lavoro con l’Amministrazione Finanziaria, al fine di favorire un produttivo confronto sulle tematiche fiscali di interesse per la categoria.
Tale iniziativa assume particolare rilevanza e significato in quanto ha consentito di coinvolgere direttamente le strutture Centrali dell’Agenzia delle Entrate, deputate anche allo svolgimento di una funzione di coordinamento delle strutture territoriali (segnatamente le Direzione regionali e le Direzioni Provinciali).
Al centro del confronto di tipo tecnico con l’Amministrazione vi sono le tematiche fiscali di maggiore interesse per la categoria dei massofisioterapisti, id est il trattamento delle prestazioni svolte ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
In particolare, il tavolo tecnico si occuperà della disciplina recata all’articolo 15 del TUIR, in ordine alla detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista che ha conseguito il diploma dopo il 17 marzo 1999 e della applicabilità, per le medesime prestazioni, dell’esenzione di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Considerata la necessità di una corretta rappresentanza delle fattispecie singole, si invitano gli associati che siano interessati, a voler contattare direttamente la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) per ogni eventuale controversia in corso, scrivendo una mail a info@fimft.it avente come oggetto: Problematiche fiscali, nome e cognome.
Cordiali saluti
Ufficio di Presidenza F.I.MFT
Guida all’iscrizione Elenco speciale ad esaurimento per i massofisioterapisti.
Facciamo chiarezza!
L’ articolo del Sole 24 ore contiene dichiarazioni rilasciate del Presidente dell’Ordine TSRM antecedenti al D.M. 9 agosto 2019 e, guarda caso, riportate qualche giorno fa. Successivamente, e non poteva essere diversamente, poiché l’articolo 5 non lascia spazio a libere interpretazioni, visti gli stessi riferimenti normativi delle altre professioni iscritte negli elenchi, la linea adottata è mutata. A dimostrazione di ciò vorremmo ricordarvi l’articolo riportato su “sanità informazione” del 1/10/19, in cui lo stesso presidente Beux ribadisce che: “non si tratta di una sanatoria. «Quando sono stati inseriti nel sistema sanitario i colleghi interessati dal decreto dello scorso 9 agosto avevano un titolo che gli ha consentito di entrarvi in maniera regolare e trasparente, anche partecipando a concorsi pubblici. Il fatto che, a seguito della sopraggiunta normativa e formazione abilitante, ora non possiedano uno dei titoli che consentono l’iscrizione all’albo nulla toglie al loro legittimo diritto di continuare a esercitare.”
Cerchiamo di essere oggettivi e obiettivi.
Come al solito qualcuno…..cerca di strumentalizzare anche le dichiarazioni pregresse per far leva sull’opinione pubblica, nel tentativo, ormai disperato, di convincere gli italiani che i Massofisioterapisti non rientrano nell’ambito delle professione sanitarie. Mi dispiace! Che tutti se ne facciano una ragione! Ancora oggi ascoltiamo fantasiose ricostruzioni giuridiche che fanno riferimento ad una “consolidata giurisprudenza”, 😉cercando di far credere che alcune sentenze siano legge. In realtà la legge è sopraggiunta ed è una sola (145/2018 art. 1 comma 537………) ed è nata per superare il coacervo quadro giurisprudenziale.
Permettetemi poi un ultima riflessione in merito alla recentissima apertura mostrata dell’ Ordine TSRM alle Associazioni di categoria dei Massofisioterapisti, durante la videoconferenza del 1/10/2019. L’incontro si è svolto nella più totale collaborazione e rispetto tra le parti e noi, in maniera del tutto corretta, non possiamo non evidenziarlo e ribadire i nostri ringraziamenti a tutti i partecipanti. A seguito di ciò la F.I.MFT è stata accusata poiché, a detta di qualcuno…., non bisognava ringraziare chi ha attaccato la nostra categoria, mettendo fortemente in discussione quanto fatto finora.
Riflessione🤔: ci è stato chiesto di cominciare una nuova proficua collaborazione nel rispetto delle parti ed a tutela di tutte le categorie professionali tra cui ovviamente quella del Massofisioterapista. Qualcuno tra voi si sentirebbe di rifiutare una simile opportunità, compromettendo tutto il lavoro di mediazione?🤔 Difficile comprendere tutto ciò?
L’ Ordine del TSRM interverrà, così ci è stato detto, in tutti quei casi di vessazione, diffamazione etc..a nostro danno. Ancora oggi siamo fortemente convinti che il dialogo ed il confronto, unitamente al supporto legale, siano strumenti fondamentali e necessari al raggiungimento degli obiettivi a salvaguardia della nostra nostra dignità professionale.
Presidenza FIMFT
Forza mft.
Riportiamo un articolo della FIMFT
La F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) e le Associazioni ad essa aderenti (AIMFI, AIMTES e AMS) ringraziano il Presidente Nazionale dell’Ordine TSRM , Dott. A. Beux, per aver fornito informazioni dettagliate e chiarificatrici relative alle procedure necessarie per l’ iscrizione all’elenco speciale dei Massofisioterapisti (D.M.9 Agosto 2019), durante la videoconferenza indetta in data 01 Ottobre 2019, alla presenza di tutte le altre Associazioni di categoria accreditate .
La seduta si è svota in un clima sereno e di estrema collaborazione reciproca.
Qui di seguito il resoconto di quanto emerso in sede di incontro:
1) Istruzione dei RAMR dei massofisioterapisti; loro competenze territoriali e ambiti di applicazione per avvio verifica procedure di iscrizione agli elenchi speciali.
2) Obbligo di iscrizione nell’elenco speciale per gli aventi diritto, entro e non oltre il 31/12/19. Non è prevista alcuna proroga di iscrizione, pertanto farà fede la data della ricevuta di avvenuta registrazione.
3) Necessità di iscrizione nell’elenco speciale, anche per tutti i massofisioterapisti che non avevano partecipato ai bandi per l’equivalenza, pur avendone i requisiti, in attesa della riapertura delle procedure di cui sopra.
4) In merito poi alla documentazione fiscale da allegare, su richiesta delle Associazioni di categoria, per semplificare le operazioni, é stato proposto l’utilizzo del modello UNICO come documentazione utile a dimostrazione dei 36 mesi di attività espletata. Ció è oggetto di attuale valutazione da parte dell’ordine TSRM.
5) L’ Ordine del TSRM, su richiesta specifica della F.I.MFT, interverra’, con interventi disciplinari e sanzionatori, così come per tutte le altre professioni, a tutela e difesa dei professionisti Massofisioterapisti continuamente vessati e diffamati, che stanno per entrare a far parte dell’Ordine TSRM.
6) Per tutte le altre richieste seguiranno specifiche comunicazioni.
La F.I.MFT esprime la propria gratitudine al Presidente Beux per il Suo impegno fattivo in questa fase attuativa del disposto di legge e conferma piena collaborazione con tutti i presidenti degli ordini provinciali, sia tramite i RAMR incaricati, sia direttamente, qualora fosse richiesto ulteriore supporto.
Ufficio di Presidenza F.I.MFT
Avviso Importante a seguito del recepimento della lettera inviata alla FIMFT
Avviso Importante a seguito del recepimento della lettera inviata alla FIMFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), alle Associazioni aderenti (AIMFI, AIMTES, AMS) ed ai Presidenti delle altre sigle di Categoria, avente come oggetto: ” Elenchi Speciali ad Esaurimento di cui al DM 9 Agosto 2019 – implementazione portale”.
Si avvisano Tutti i Professionisti Massofisioterapisti che, a partire dalle ore 16:00 di oggi 30 Settembre 2019 alle ore 00:00 di domani 1 Ottobre 2019, verrà sospeso il funzionamento della piattaforma informatica di preiscrizione. Tale sospensione si rende necessaria per realizzare l’implementazione della stessa, al fine della presentazione delle domande di iscrizione agli Elenchi Speciali ad Esaurimento di cui al DM 9 Agosto 2019.
Si rende noto che per l’iscrizione agli Elenchi Speciali ad Esaurimento di cui al DM 9 Agosto 2019, sarà necessario l’utilizzo dell’ apposito portale, al seguente link:
https://iscrizioni.alboweb.it.
Sarà invece possibile effettuare il download del tutorial per eseguire correttamente la procedura di iscrizione al seguente indirizzo: http://www.tsrm.org/index.php/procedura-discrizione-dei-professionisti-agli-albi-istituiti-con-dm-13-marzo-2018/
Si informano inoltre tutti i professionisti Massofisioterapisti che, a seguito della videoconferenza fissata in data 1/10/19 tra i rappresentanti dell’Ordine TSRM e le Associazioni di Categoria MFT, dove verranno fornite tutte le indicazioni specifiche necessarie ai fini dell’iscrizione,
verranno rilasciate, da parte della FIMFT e delle Associazioni ad essa aderenti (AIMFI, AIMTES e AMS) tutte le notizie ragguagliate ai propri associati.
Ufficio di presidenza FIMFT
Medicina, il TAR dice si al trasferimento senza test! Una sentenza pilota che aprirà nuove strade. Riservato agli Utenti Registrati-contributori.
Le assicurazioni hanno il dovere di rimborsare le prestazione rese dal Massofisioterapista alla luce del D.M. del Ministero della salute 10-08-2019. Ecco cosa dovete sostenere. RISERVATO agli utenti registrati che hanno versato il contributo annuo.
Tra qualche giorno pubblicheremo un articolo scaricabile in PDF da presentare alle assicurazioni
Ovviamente è il frutto di un lavoro e sarà riservato solo agli utenti autentificati in regola con il pagamento della quota annuale. Se non sei registrato al portale e vuoi farlo segui il link: https://www.massofisioterapista.org/mft/mft-autentificato-2/